Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 17/02/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216062 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Casi - Tassatività - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare, la persona offesa può proporre ricorso per cassazione solo nella ipotesi di nullità di cui al settimo comma dell'art. 419 cod. proc. pen. Sotto altri profili (nella specie: pretesa mancanza di motivazione del provvedimento) tali sentenze sono inoppugnabili per la persona offesa in quanto non spiegano effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)