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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 6

1. L'autorita' di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equita' che valga a prevenire eventuali incidenti.

2. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

3. Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, puo' essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

§ 3°. Dei rilievi segnaletici

Art. 7

1. I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identita', giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.

2. La carta d'identita' da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

3. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale o l'ufficio provinciale di P. S.

§ 4°. Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia

Art. 8

1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge.

2. I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podesta' sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

Art. 9

1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

2. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

3. La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10

1. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

§ 5°. Delle autorizzazioni di polizia

Art. 11

1. Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.

Art. 12

1. Ogni domanda per la concessione di una autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali o l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge. Il richiedente deve inoltre indicare la razza alla quale appartiene.

2. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

3. Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere in data non anteriore a tre mesi.

4. Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio, possono essere assunti o dagli ufficiali di P. S. o dal podesta'.

Art. 13

1. La domanda e' presentata all'autorita' locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.

2. Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

3. La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

4. La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

5. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

6. Sullo stesso atto puo' apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza e' consentita dalla legge.

Art. 14

1. Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha luogo mediante vaglia postale, la cui spesa resta a carico del mittente, oppure con assegni o vaglia cambiari della Banca d'Italia o con assegni di un Istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.

Art. 15

1. Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.

2. L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Art. 16

1. In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di P. S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

2. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 17

1. L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identita' personale, mediante l'esibizione della carta di identita', riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

2. Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorita' di P. S. dei luoghi donde e' partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18

1. Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.

2. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purche' alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri piu' appariscenti.

3. L'inosservanza di queste disposizioni puo' dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Titolo II. Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumita' pubblica.

§ 6°. Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Art. 19

1. Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui e' parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalita' di coloro che sono designati a prendere la parola nonche' le generalita' e la firma dei promotori.

2. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20

1. Insieme con l'avviso puo' essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorita' competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

2. E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21

1. Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne da' notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorita' locale di P. S.
L'avvenuta comunicazione dovra' risultare da processo verbale.

Art. 22

1. L'autorita' di P. S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23

1. L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.

2. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Art. 24

1. Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di P. S., ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

2. L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.

3. L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno « In nome della legge ».

Art. 25

1. Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalita' di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione e' ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26

1. Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si puo' adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.