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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 marzo 1983, causa 250/78

Decisione
decisa il 1983-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:1983:49

Epigrafe

Nella causa 250/78, DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG, i. L., Oldenburg (già Firma CoNTiFEX Getreideprodukte GmbH & Co. KG), con gli aw.ti Fritz Modest e. a., Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra J. Jansen-Housse, casella postale 16, Steinfort, Lussemburgo, ricorrente, contro Comunità economica europea, rappresentata: dal Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. D. Vignes e B. Schloh, rispettivamente direttore del servizio giuridico e consigliere giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, assistiti dal sig. Y. Crétien, amministratore presso tale servizio, in qualità di coagente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. R. Wainwright e dal sig. J. Sack, membro del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. O. Montalto, membro dello stesso servizio giuridico, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto, nella presente fase del procedimento, la questione del se la Commissione possa opporre al credito di risarcimento della ricorrente la compensazione con un credito per recupero di indebito, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore e A. O'Keeffe, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti, il procedimento e le conclusioni delle parti

punto 1
Con sentenza interlocutoria 4 ottobre 1979 nelle cause 241, 242, 245-250/78 (DGV e.a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017), la Corte ha condannato la Comunità economica europea a pagare alle ricorrenti «le somme equivalenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco impiegato dall'industria della birra che dette imprese, ciascuna per quanto la riguarda, avrebbero avuto il diritto di riscuotere se, nel periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego di granoturco pella produzione di gritz avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granoturco per la produzione di amido».
punto 2
Le parti nella presente causa hanno stabilito di comune accordo che la Comunità paghi alla ricorrente la somma 311836,93 DM. Al credito di risarcimento della ricorrente, la Commissione oppone tuttavia in compensazione un credito per rimborso delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari indebitamente pagati alla ricorrente. Nella presente fase del procedimento si tratta di stabilire se il credito di risarcimento sia estinto per compensazione.
punto 3
La società ricorrente è in liquidazione dal 3 marzo 1978. La sua ragione sociale era a quell'epoca «Firma Contifex Getreideprodukte GmbH & Co. KG». Con decisione 13 gennaio 1979, questa denominazione veniva modificata, in ragione di un rischio di confusione, a richiesta dell'autorità responsabile del registro del commercio, in «Firma DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG». Il 18 marzo 1978, la ricorrente cedeva alla società Curavest NV, di Curaçao, il credito di risarcimento ch'essa vantava contro la Comunità e che ha costituito oggetto del ricorso per risarcimento proposto il 10 novembre dello stesso anno. La Curavest avrebbe rinunciato a chiedere la restituzione di un mutuo di 900000 fiorini olandesi, ch'essa aveva concesso alla ricorrente nel 1976. La Curavest cedeva il 2,5 % dell'importo del risarcimento, con un minimo di 7800 DM più il 6,5 % d'imposta sul valore aggiunto sull'importo ceduto, agli avvocati che rappresentano la Contifex nel presente procedimento. Secondo l'atto di cessione, la cessione della Curavest è prioritaria rispetto a quella della Contifex. La ricorrente notificava quest'ultima cessione alla Commissione soltanto il 16 febbraio 1981. Con provvedimento 18 marzo 1981 le autorità tedesche esigevano dalla ricorrente la restituzione di 736106,81 DM da essa indebitamente percepiti, a titolo di restituzioni all'esportazione, negli anni 1976 e 1977. Il 3 aprile 1981 la società Curavest informava a sua volta la Commissione della cessione di cui sopra. Il 10 agosto 1981 le autorità tedesche cedevano alla Commissione il credito relativo al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite dalla ricorrente. Con lettera 8 ottobre 1981, inviata alla Curavest, la Commissione formulava obiezioni contro la cessione effettuata dalla ricorrente e sosteneva che il credito di risarcimento era estinto per compensazione.
punto 4
Nel corso della fase scritta del procedimento svoltasi successivamente alla sentenza interlocutoria del 4 ottobre 1979, la ricorrente, nella memoria del 17 novembre 1981, ha modificato la propria domanda iniziale secondo cui la Comunità avrebbe dovuto pagarle la somma di 311836,93 DM e chiede ora che la Comunità venga condannata a pagare detta somma alla società Curavest. Questa, con telex del 15 gennaio 1982, ha chiesto di essere ammessa ad agire nella presente causa. Con ordinanza 22 settembre 1982, la Corte ha respinto la domanda della Curavest.
punto 5
La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che il credito di risarcimento della ricorrente è estinto per compensazione.

SENTENZA › In fatto › II — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla validità della cessione del credito per risarcimento e sulla possibilità di compensazione

paragrafo 1
a) La Commissione fa valere che in un caso come quello di specie, in cui si avrebbe la conseguenza che una società in liquidazione potrebbe ottenere il pagamento di somme a titolo di risarcimento da parte della Comunità, senza che questa possa opporre la compensazione con un credito di importo superiore, la cessione del credito per risarcimento va considerata invalida ai sensi della sentenza della Corte 4 ottobre 1979 nella causa 238/78 (Ireks Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955). Secondo la Commissione, anche qualora la cessione dovesse essere considerata valida, alla società Curavest è opponibile la compensazione, in conformità al principio enunciato, fra l'altro, nel § 404 del codice civile tedesco (in prosieguo «BGB»), secondo cui, in caso di cessione di un credito, la situazione giuridica del debitore non deve risultarne deteriorata: poiché il credito della Commissione è sorto negli anni 1976 e 1977, alla pretesa relativa al credito risarcitorio ceduto alla Curavest poteva già opporsi, al momento della cessione, l'eccezione di compensazione. Una siffatta conseguenza deriva anche dal fatto che la Commissione ha impugnato la cessione, nei confronti della ricorrente e della Curavest, in conformità ai §§ 1, 2, 3, 1o comma, n. 1, 5, 7, 11, 2o comma, n. 1, dell'Anfechtungsgesetz (legge tedesca relativa all'annullamento giudiziale degli atti compiuti da un fallito, al di fuori della procedura di fallimento). La cessione costituiva infatti un atto giuridico compiuto dal debitore (Contifex) nell'intento, noto all'altra parte (Curavest), di pregiudicare i propri creditori. Il fatto che la società Curavest avesse conoscenza dell'intenzione della ricorrente di danneggiare i propri creditori risulta dalla circostanza che la cessione è intervenuta circa 15 giorni dopo la decisione di liquidazione della ricorrente. La Commissione osserva che il credito per risarcimento nei confronti della Comunità costituiva l'unico elemento attivo del patrimonio della ricorrente dopo la liquidazione. Date queste circostanze, in forza del § 419 del BGB, la società Curavest deve rispondere dei debiti della ricorrente in ragione dell'avvenuta cessione dei beni. b) La ricorrente sostiene che, secondo il § 406 del BGB, il debitore ceduto non può opporre la compensazione al cessionario, qualora, al momento dell'acquisto del credito, avesse conoscenza della cessione o qualora il credito sia divenuto esigibile solo successivamente al momento in cui egli ne ha avuto conoscenza e in data posteriore a quella della cessione. Nel caso di specie esisterebbero queste alternative. A norma del §393 del BGB, è inoltre inammissibile opporre per compensazione crediti derivanti da atto illecito commesso intenzionalmente. Norme analoghe esistono anche in diritto comunitario. Le altre obiezioni, che la Commissione fonda sulla cessione dei beni ai sensi del §419 del BGB e sull'«Anfechtungsgesetz», rientrano, secondo la ricorrente, nell'ambito del diritto interno e dovrebbero essere valutate dai giudici nazionali. La ricorrente osserva tuttavia che la responsabilità della Curavest, ai sensi del § 419 del BGB, è esclusa in quanto il credito di risarcimento della ricorrente nei confronti della Comunità non era, all'epoca della cessione, l'unico elemento attivo del patrimonio della ricorrente. Inoltre, la società Curavest avrebbe, secondo la giurisprudenza tedesca, un diritto di prelazione, poiché il suo credito nei confronti della ricorrente supera il credito di risarcimento nei confronti della convenuta. La domanda d'annullamento della cessione, proposta dalla Commissione ai sensi dell'Anfechtungsgesetz e fondata sulla volontà della ricorrente di recare pregiudizio alla Comunità, in quanto creditore, incontra un limite nella buona fede della società Curavest. c) La Commissione replica che la ricorrente non può invocare, per opporsi alla compensazione operata dalla Commissione, il § 406 del BGB. Trattandosi del recupero di prestazioni corrisposte in forza della legislazione agricola comunitaria, le autorità tedesche e la Commissione vanno considerate come un unico soggetto. Al momento dell'acquisto del credito nei confronti della ricorrente, esse non erano a conoscenza del fatto che questa avesse ceduto il proprio credito di risarcimento alla Curavest. Secondo la Commissione, il diritto di risarcimento spettante alla ricorrente nei confronti della Comunità non è un diritto fondato su atto illecito commesso intenzionalmente. Non si può quindi applicare il § 393 del BGB. d) Il Consiglio fa proprie le osservazioni della Commissione.

SENTENZA › In fatto › II — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sulla domanda di pagamento alla Curavest

paragrafo 1
A parere della Commissione, la domanda della Curavest è irricevibile, ai sensi dell'art. 42 § 2, del regolamento di procedura, in quanto non è basata su elementi di diritto o di fatto emersi durante la scritta del procedimento.
paragrafo 2
La Commissione sostiene inoltre che la Corte, con sentenza interlocutoria 4 ottobre 1979, si è già pronunciata a favore della ricorrente; sarebbe contrario ai principi del diritto processuale che la decisione definitiva venga ora emessa a favore della Curavest.

SENTENZA › In fatto › III — La risposta della ricorrente ad un quesito rivoltole per iscritto dalla Corte

paragrafo 1
Con lettera 28 ottobre 1982, la ricorrente ha fornito alla Corte, su richiesta di quest'ultima, informazioni sulla propria situazione finanziaria, nonché sui suoi rapporti con la Curavest, e precisamente sotto forma di una relazione redatta da esperti contabili.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 24 novembre 1982, hanno presentato le loro difese orali la ricorrente, rappresentata dall'avv. B. Festge, del foro di Amburgo, il Consiglio, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. B. Schloh, in qualità di agente, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 2
In tale occasione, la Commissione ha fra l'altro fornito alla Corte informazioni supplementari sul proprio credito a titolo di recupero delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari indebitamente corrisposti, ch'essa oppone alla ricorrente.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 gennaio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 10 novembre 1978, l'impresa Contifex Getreideprodukte GmbH & Co. KG ha proposto a questa Corte, in forza degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso a far condannare la Comunità economica europea a pagarle la somma di 311836,93 DM a titolo di risarcimento per il danno causato dall'abolizione, per il periodo 1o agosto 1975-19 ottobre 1977, delle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco destinato all'industria della birra.
punto 2
L'impresa ricorrente era una società in accomandita, di cui uno dei due soci accomandanti, il sig. D. K., era anche l'amministratore. Il socio accomandatario era una società a responsabilità limitata, la Contifex Getreideprodukte GmbH, di cui lo stesso sig. D. K. era uno dei tre soci. Già prima che venisse proposto il ricorso, tali società decidevano di porsi in liquidazione, e il sig. D. K. assumeva la funzione di liquidatore. In seguito ad una modifica della ragione sociale, richiesta dalle autorità responsabili del registro di commercio e decisa il 13 gennaio 1979, la denominazione della ricorrente è attualmente DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG, i. 1. (in liquidazione). Lo stato di liquidazione, nonché la modifica della ragione sociale sono state rese note alla Corte con un documento versato agli atti dalla ricorrente soltanto il 19 novembre 1981.
punto 3
Con sentenza interlocutoria 4 ottobre 1979 emessa nelle cause riunite 241, 242 e 245-250/78 (DVG e.a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017), la Corte condannava la Comunità economica europea a pagare a talune imprese, fra cui la ricorrente, le somme equivalenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco impiegato dall'industria della birra che dette imprese, ciascuna per quanto la riguarda, avrebbero il diritto di riscuotere se, nel periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego di granoturco per la produzione di gritz avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granoturco per la produzione di amido.
punto 4
A termini della sentenza, le parti avrebbero dovuto presentare alla Corte i dati relativi all'entità del risarcimento stabiliti di comune accordo ovvero, in mancanza d'accordo, le loro conclusioni suffragate da dati numerici. Le spese erano riservate.
punto 5
In seguito a tale sentenza, le parti nella presente causa si accordavano sul fatto che l'importo del risarcimento corrisponde a quello che la ricorrente aveva chiesto nell'atto introduttivo. Al credito di risarcimento della ricorrente, la Commissione ha tuttavia opposto la compensazione con un credito per recupero delle restituzioni all'esportazione indebitamente pagate alla ricorrente. Contro tale eccezione, la ricorrente ha fatto valere che, già prima della presentazione del ricorso, essa aveva ceduto il suo credito di risarcimento alla società Curavest NV di Curaçao (Antille olandesi) e che tale cessione, di cui la Corte è stata informata soltanto col suddetto documento versato agli atti il 19 novembre 1981, ostava alla compensazione. Di conseguenza, essa ha chiesto alla Corte di condannare la Comunità a pagare la somma di 311836,93 DM alla Curavest.
punto 6
Per quanto riguarda la situazione finanziaria della ricorrente ed i suoi rapporti con la società Curavest, dal fascicolo e, in particolare, da una relazione redatta da esperti contabili il 30 novembre 1978, si desumono le seguenti informazioni : Dal 1973 il bilancio della ricorrente è stato sempre passivo. Le perdite erano di circa 1665000 DM al 31 dicembre 1976 e sono passate a 2264000 DM alla fine dell'esercizio 1977, con conseguente esaurimento totale del capitale che era, all'origine, di un milione di DM. Con un contratto del 25 agosto 1976 la società Curavest concedeva alla ricorrente un mutuo di 900000 fiorini olandesi. Il contratto non prevedeva termini di rimborso, ma soltanto il versamento di un interesse annuo del 9 %. Il mutuo era garantito dalla costituzione di una garanzia di rango inferiore sugli impianti industriali della ricorrente, il cui valore dichiarato nei libri contabili di questa, al 1o gennaio 1977, ammontava a 686227 DM. Le obbligazioni della ricorrente nei confronti delle due banche in favore delle quali essa aveva costituito una garanzia di grado superiore sugli stessi impianti industriali erano, al 31 dicembre 1976, di 1318388,49 DM. Il mutuo concesso dalla Curavest è iscritto nei bilanci della ricorrente per la somma di 860000 DM al 1o gennaio 1977 e per 930548,10 DM al 31 dicembre dello stesso anno. Dalla relazione degli esperti contabili risulta tuttavia che esistevano ancora altri rapporti finanziari fra la Curavest, da una parte, e la ricorrente ed il suo amministratore, dall'altra, e la ricorrente ha indicato che il credito totale ammontava ad 1400000 fiorini al 31 dicembre 1977 e ad 1775000 fiorini al 31 dicembre 1978.
punto 7
II 3 marzo 1978 si decideva di porre in liquidazione le due societa Contifex. Con i suoi creditori diversi dalla Curavest la ricorrente raggiungeva un concordato extragiudiziale per abbandono d'attivo, in base alla corresponsione ai creditori di una quota del 25 % delle loro spettanze. Il concordato entrava in vigore il 31 luglio 1978. Per permettere tale concordato, la Curavest, mediante accordo concluso il 18 marzo 1978, rinunciava a far valere il suo credito, a condizione che le venissero ceduti i crediti della ricorrente, compreso il credito di risarcimento nei confronti della Comunità.
punto 8
La cessione veniva notificata alla Commissione dalla ricorrente il 16 febbraio 1981 e dalla società Curavest il 3 aprile 1981, cioè quasi tre anni dopo la conclusione dell'accordo di cessione e dopo che la ricorrente aveva proposto il presente ricorso e ottenuto la condanna della Comunità con la suddetta sentenza interlocutoria.
punto 9
Il credito per il recupero di somme indebitamente versate, che la Commissione ha opposto alla ricorrente, trae origine dalla concessione, per gritz di granoturco esportato, negli anni 1976 e 1977, di restituzioni all'esportazione e di importi compensativi monetari, che superano largamente l'importo del credito di risarcimento della ricorrente. Dette somme venivano versate dalle autorità tedesche, in base alla normativa comunitaria. Dopo aver accertato che l'attribuzione di dette somme era stata ottenuta grazie a comportamenti fraudolenti da parte dell'amministratore della società, sig. D. K., e per i quali questi è stato condannato ad una pena detentiva, le autorità tedesche, con vari provvedimenti, esigevano dalla ricorrente il rimborso delle somme indebitamente percepite. Con atto 10 agosto 1981, esse cedevano alla Commissione il credito che costituisce oggetto di uno dei suddetti provvedimenti di recupero, quello in data 18 marzo 1980, dell'ammontare di 736106,81 DM, per consentire alla Commissione di opporre la compensazione alla pretesa di risarcimento della ricorrente.
punto 10
La Commissione solleva un'eccezione di ricevibilità contro la domanda della ricorrente intesa a far condannare la Comunità al pagamento delle somme corrispondenti al credito di risarcimento alla società Curavest. A suo avviso, indipendentemente dal fatto che tale domanda venga qualificata come mezzo nuovo o nuova domanda, essa è irricevibile a norma del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, ad essa fa ostacolo la forza di giudicato della suddetta sentenza interlocutoria, nella quale la Comunità è già stata condannata a pagare dette somme alla ricorrente.
punto 11
Quanto al merito, la Commissione sostiene, in via principale, che la cessione alla Curavest è invalida o quanto meno inopponibile alla Commissione, poiché costituisce un manifesto abuso da parte della ricorrente. In proposito, la Commissione si riferisce alla sentenza 4 ottobre 1979 (causa 238/78, Ireks-Arkady, Racc. pag. 2955) in cui la Corte ha riconosciuto la cessione di un credito di risarcimento, sottolineando tuttavia che, in circostanze come quelle della causa ad essa allora sottoposta, nulla autorizzava a pensare che la cessione potesse dar luogo ad abusi.
punto 12
Poiché la questione del se la cessione costituisca un atto opponibile alle autorità comunitarie va considerata come preliminare non solo rispetto agli altri mezzi dedotti dalla Commissione relativamente al merito, ma anche rispetto all'eccezione di irricevibilità, tale questione va esaminata per prima.
punto 13
In proposito, si deve ricordare che dalla normativa comunitaria sulle restituzioni alla produzione o all'esportazione possono sorgere non soltanto crediti che gli operatori economici possono far valere contro le autorità incaricate della gestione del sistema, ma anche crediti nei confronti degli operatori economici, per il rimborso degli importi indebitamente versati e che, secondo le norme di diritto comunitario, devono essere recuperati. La suddetta normativa può quindi far nascere, fra le autorità e gli operatori economici, crediti reciproci e addirittura connessi, che si prestano a compensazione.
punto 14
Nel caso di un operatore insolvibile, una siffatta compensazione può in realtà costituire, per le autorità, l'unico modo per recuperare somme indebitamente versate. In tal caso, la cessione ad un terzo dei crediti dell'operatore economico nei confronti delle autorità può, a seconda delle circostanze, presentare il carattere di un abuso.
punto 15
Sotto questo profilo, la riserva espressa nella sentenza sopra menzionata è basata sulle stesse considerazioni che sono alla base delle norme nazionali secondo cui, negli Stati membri, determinati atti del debitore che recano pregiudizio ai creditori, e in particolare quelli aventi carattere fraudolento, sono inopponibili ai creditori ovvero annullabili mediante procedure all'uopo specificamente previste. Dette norme nazionali sono l'espressione di un principio generale comune ai diritti degli Stati membri. Questo principio, qualora venga applicato nel diritto comunitario, come espressamente stabilito all'art. 215, 2o comma, del Trattato, porta ad esaminare se la cessione, fatta valere nella presente causa dalla ricorrente, costituisca un abuso così grave da dovere essere considerata come inopponibile alle autorità comunitarie.
punto 16
Dal fascicolo risulta che l'atto di cessione è intervenuto in un momento in cui la società cedente si trovava in stato di insolvibilità, per consentire un concordato in via amichevole e stragiudiziale con gli altri creditori, con conseguente completo esaurimento del patrimonio della società, mentre la persona che era al tempo stesso uno dei principali soci, l'amministratore e il liquidatore della società sapeva perfettamente che, in ragione del proprio comportamento fraudolento, questa aveva ottenuto restituzioni comunitarie indebite, d'importo di gran lunga superiore al credito ceduto. Stando così le cose, la cessione va qualificata come abuso manifesto nei confronti delle autorità comunitarie.
punto 17
Poiché le disposizioni nazionali concernenti la revocatoria degli atti del debitore tutelano, in generale, gli interessi dei terzi in buona fede, si deve tuttavia esaminare non soltanto la situazione del cedente, ma anche quella del cessionario, cioè della società Curavest.
punto 18
Al riguardo, dal testo del contratto di cessione risulta che la Curavest era perfettamente consapevole della situazione finanziaria della società cedente, nonché dello scopo sopra descritto, che questa cercava di raggiungere mediante la cessione. Questo fatto, nonché le circostanze quanto meno insolite nelle quali la Curavest aveva concesso alla Contifex un mutuo straordinariamente elevato tenuto conto della situazione di quest'ultima società, la comunanza di interessi che si può presumere in base agli ulteriori rapporti finanziari menzionati nella relazione dei revisori dei conti e la circostanza che il ricorso sia stato proposto, e il procedimento sia stato portato quasi a termine, non già dal cessionario, Curavest, bensì dal cedente, Contifex, con ingiustificata omissione di qualsiasi notifica alla Comunità dell'avvenuta cessione sino al febbraio 1981, consentano alla Corte di dichiarare che la Curavest non può far valere la propria buona fede.
punto 19
Da quanto precede risulta che la domanda intesa alla condanna della Commissione a pagare le somme relative al risarcimento alla Curavest è infondata e va quindi respinta, senza che sia necessario esaminare le obiezioni relative alla ricevibilità.
punto 20
Per quanto riguarda la domanda iniziale della ricorrente, è sufficiente constatare che il credito di risarcimento è estinto per compensazione. È vero che la ricorrente ha eccepito che, in base ad una norma di diritto tedesco, la compensazione è esclusa per un credito derivante da atto illecito commesso intenzionalmente. Senza che sia necessario stabilire se una norma corrispondente esista nel diritto comunitario, in proposito si deve tuttavia osservare che l'abolizione, da parte del Consiglio, delle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco non può essere qualificata come un atto del genere.
punto 21
Il ricorso va quindi respinto in tutti i suoi capi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 1o marzo 1983 Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

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