Codice civile
Testo in vigore al
Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'
1. La paternita' e la maternita' ... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
2. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.
3. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ....
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
1. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ... e' imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ..., entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
4. Si applica l'articolo 245.
Art. 271
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 272
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
1. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ... puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
2. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici anni.
3. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilita' dell'azione
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.163
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 276 Legittimazione passiva
1. La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
2. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
1. La sentenza che dichiara la filiazione ... produce gli effetti del riconoscimento.
2. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Autorizzazione all'azione
1. Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.
Art. 279 Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione
1. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio nato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno..
2. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.
3. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale.40
Sezione II. Della legittimazione dei figli naturali SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 280
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 281
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Art. 282
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Art. 283
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 284
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 285
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 286
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Art. 287
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 288
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 289
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219