Sez. L, Sentenza n. 14204 del 07/08/2012 (Rv. 623729 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omissione contributiva dell'azienda fallita - Accredito da parte dell'INPS dei contributi non versati - Condizioni - Dipendenza dell'omissione dal fallimento - Necessità - Esclusione - Concorrenza di omissione e fallimento - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In caso di omissione contributiva posta in essere da un' azienda fallita, l'accredito da parte dell'INPS dei contributi non versati, ai sensi degli artt. 39 della legge n. 153 del 1969 e 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è condizionato alla ricorrenza di una connessione di dipendenza tra l'omissione contributiva e il fallimento, essendo sufficiente che la prima vi sia stata e che il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito, ben potendo essa dipendere da una causale diversa dal fallimento. (Nella specie, il mancato pagamento della contribuzione dovuta era conseguente alla revoca della collocazione in cassa integrazione guadagni, non impugnato dai lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 39, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)