Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 25/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208796 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Instaurazione di contraddittorio prima della decisione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
È legittima la decisione sulla richiesta della pubblica accusa di adozione di una misura cautelare, specie se coercitiva, senza previo interpello della difesa, trattandosi di tipico provvedimento a sorpresa, la cui concreta efficacia rischierebbe di essere vanificata dalla previsione di un contraddittorio. (Fattispecie relativa alla richiesta di ripristino della custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero in appello contestualmente alla conferma della condanna di primo grado all'ergastolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)