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Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 23/04/1971 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118559 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA - DEVE DEDURSI DALLA SENTENZA IMPUGNATA - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE SULLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118559-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA - DEVE DEDURSI DALLA SENTENZA IMPUGNATA - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE SULLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LIMITI.*

Quando un reato sia colpito, lungo il corso del procedimento, da una causa estintiva, il giudice deve, in ogni stato e grado del procedimento stesso, applicare tale causa, pronunziando sentenza di proscioglimento. Solo se sia evidente, malgrado la sopravvenuta causa di Estinzione e al momento in cui quest'ultima interviene, che l'imputato non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non costituisce reato, il giudice ha il potere-dovere di prosciogliere nel merito anziche applicare la causa estintiva. Nel caso che il giudice del merito abbia ritenuto insussistente la condizione prevista dal capoverso dell'art 152 cod proc pen per un proscioglimento nel merito e abbia quindi applicato la causa estintiva del reato, nel giudizio di Cassazione non e consentito rilevare un difetto di motivazione circa tale rifiuto, prendendo in esame gli Atti e le risultanze processuali, perche cio comporterebbe un annullamento con rinvio, e quindi l'ulteriore prosecuzione di un procedimento nel quale si e gia verificata una causa di Estinzione del reato. Alla Corte di Cassazione e soltanto consentito il controllo della sentenza impugnata al fine di accertare se da essa (e soltanto da essa) risulti l'evidenza di un pieno proscioglimento nel merito che debba sostituirsi a quello pronunziato in conseguenza della causa estintiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)