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Sez. 2, Sentenza n. 3867 del 11/06/1986 (Rv. 446704 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONDOMINIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE OBIETTIVA DI UN BENE POTENZIALMENTE COMUNE NON CONTRASTANTE DAL PRIMO ATTO DI FRAZIONAMENTO DELLA PROPRIETÀ - PROPRIETÀ COMUNE DEL BENE - SUSSISTENZA - NEGOZIO DI ATTRIBUZIONE DA UN CONDOMINIO AD UN TERZO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE STESSO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446704-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - RIFERIMENTO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONDOMINIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE OBIETTIVA DI UN BENE POTENZIALMENTE COMUNE NON CONTRASTANTE DAL PRIMO ATTO DI FRAZIONAMENTO DELLA PROPRIETÀ - PROPRIETÀ COMUNE DEL BENE - SUSSISTENZA - NEGOZIO DI ATTRIBUZIONE DA UN CONDOMINIO AD UN TERZO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE STESSO - INEFFICACIA.*

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione sancita dalla norma dell'art. 1117 cod. civ., con riguardo ai beni in essa indicati, occorre fare riferimento allo atto costitutivo del condominio, cioè al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se da esso emerga o meno la volontà delle parti di riservare a uno dei condomini la proprietà di beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all'uso comune. Conseguentemente quando in occasione del primo atto di frazionamento della proprietà di un edificio, la destinazione obbiettiva di un bene potenzialmente comune, non è contrastata dal titolo, tale bene nasce di proprietà comune e tale comunione non può più venire meno per effetto del negozio con cui uno dei condomini intenda attribuire la proprietà del bene stesso a un terzo. (V 2206/84; (V 1806/84).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)