Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 3 settembre 2025, causa T-92/24
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
3 settembre 2025
Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un imballaggio – Marchio nazionale figurativo anteriore – Causa di nullità – Uso, nel disegno o modello successivo, di un segno distintivo del quale il titolare ha il diritto di vietare l’utilizzazione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Diritti della difesa – Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso
Nella causa T-92/24,
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, con sede in Eskişehir (Turchia), rappresentata da A. Căvescu, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da C. Bovar e J. Ivanauskas, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Star Foods E.M. SRL, con sede in Bucarest (Romania), rappresentata da V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), presidente, G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista la misura di organizzazione del procedimento del 23 gennaio 2025 e le risposte dell’EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 6 e il 7 febbraio 2025,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 dicembre 2023 (procedimento R 912/2023-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
punto 2
Il 13 luglio 2007 la ricorrente ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
punto 3
Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato nella seguente immagine:
punto 4
I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato a essere applicato rientrano nella classe 09.03 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Imballaggi».
punto 5
Il 21 febbraio 2020 la Star Foods E.M. SRL, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato per i prodotti di cui al punto 4 supra.
punto 6
Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettere b) e c), della lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (legge n. 84 sui marchi e sulle indicazioni geografiche), del 15 aprile 1998 (Monitorul Oficial al României, n. 337, dell’8 maggio 2014; in prosieguo: la «legge rumena sui marchi»). L’interveniente aveva fondato detta domanda su diversi diritti anteriori, tra cui il marchio rumeno figurativo KRAX, registrato con il numero 071100 per prodotti compresi nella classe 30, segnatamente «spuntini, in particolare quelli prodotti a partire da cereali mediante espansione ed estrusione, con aromi diversi». L’interveniente sosteneva che, in ragione delle somiglianze tra il segno anteriore e i prodotti da esso contraddistinti, esisterebbe un rischio di confusione ai sensi di quest’ultima disposizione, che le consentirebbe in tal modo di far vietare l’uso del suo segno distintivo nel disegno o modello contestato. Inoltre, poiché il marchio nazionale anteriore è notorio in Romania, la sua riproduzione in maniera simile in detto disegno o modello consentirebbe al titolare di quest’ultimo di beneficiare della notorietà di detto segno e dello sforzo commerciale e, di conseguenza, il suo uso pregiudicherebbe il suo carattere distintivo ai sensi della disposizione in questione.
punto 7
Su domanda della ricorrente, con decisione del 31 maggio 2021, la divisione di annullamento ha sospeso il procedimento in attesa di una decisione definitiva del Tribunalul Bucureşti (Tribunale di Bucarest, Romania) dinanzi al quale era parimenti contestato il marchio nazionale figurativo anteriore recante il numero 071100 (in prosieguo: il «marchio anteriore»).
punto 8
Con decisione del 7 novembre 2022, la divisione di annullamento ha ripreso il procedimento a seguito del rigetto definitivo del ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale e, conseguentemente, il 1o marzo 2023 essa ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, iniziando il suo esame sulla base del marchio anteriore, depositato il 3 agosto 2003, registrato il 2 maggio 2006 a nome dell’interveniente e rappresentato nella seguente immagine:
punto 9
Più specificamente, la divisione di annullamento ha anzitutto constatato che il marchio anteriore presentava un carattere distintivo intrinseco medio e che la sua validità era stata confermata dai tribunali rumeni. Essa ha poi ritenuto, in sostanza, che i prodotti contrassegnati da detto marchio e quelli a cui il disegno o modello contestato è destinato a essere applicato fossero identici; che tale marchio e detto disegno o modello presentassero un grado medio di somiglianza visiva e fonetica e che, pertanto, le somiglianze tra i due segni fossero sufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione. In tali circostanze, poiché l’interveniente aveva il diritto di vietare, in forza dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, l’utilizzazione del segno che era usato in tale disegno o modello, la divisione di annullamento ha dichiarato quest’ultimo nullo, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore. Dato che la domanda era stata accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio di cui trattasi, la divisione di annullamento ha concluso che non occorreva pronunciarsi sull’asserito carattere distintivo aumentato rivendicato dall’interveniente, né sulla sua allegazione volta a vietare l’uso del segno nel disegno o modello di cui trattasi in ragione della presunta notorietà di tale marchio.
punto 10
Il 28 aprile 2023 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
punto 11
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In sostanza, essa ha concluso che la divisione di annullamento era legittimata a dichiarare nullo il disegno o modello contestato in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, in quanto esisteva un rischio di confusione. A tal riguardo, essa ha ritenuto che i prodotti contrassegnati da detto marchio e quelli destinati ad applicarsi a tale disegno o modello fossero simili, che i segni in questione fossero simili in un grado medio sul piano visivo e fonetico, che i principali elementi denominativi di detti segni fossero privi di significato per il pubblico rumeno e che le differenze concettuali basate sugli altri elementi che compongono detto disegno o modello erano irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione in ragione del loro carattere descrittivo o debolmente distintivo e delle loro dimensioni e posizione secondarie, cosicché il confronto sul piano concettuale era impossibile. Inoltre, essa ha concluso che la preclusione per tolleranza ai sensi del diritto rumeno, dedotta dalla ricorrente, non era fondata in mancanza di prova della tolleranza rivendicata per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Conclusioni delle parti
punto 12
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
punto 13
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese in caso di organizzazione di un’udienza.
punto 14
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
punto 15
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore; il secondo, sulla violazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) e dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge rumena sui marchi, come modificata (Monitorul Oficial al României, n. 856, del 18 settembre 2020; in prosieguo: la «nuova legge rumena») e, il terzo, sulla violazione dei suoi diritti della difesa.
punto 16
Il Tribunale ritiene che occorra iniziare dall’esame del terzo motivo di ricorso, proseguire con l’esame del secondo motivo di ricorso e finire con quello del primo motivo di ricorso.
In diritto › Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa
punto 17
La ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver violato i suoi diritti della difesa e, più in particolare, il suo diritto di essere ascoltata, allorché essa non ha tenuto conto, ripetutamente, delle sue osservazioni relative al fatto che l’interveniente non sarebbe la titolare del marchio anteriore. Secondo la ricorrente, l’interveniente non ha fornito la prova dell’esistenza di detto marchio, del nome del titolare di tale marchio o del rinnovo del marchio di cui trattasi. La ricorrente ne deduce che la commissione di ricorso avrebbe dovuto respingere il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento in quanto irricevibile per mancanza di valida identificazione del titolare effettivo del diritto anteriore.
punto 18
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
punto 19
In via preliminare, occorre osservare che la ricorrente si limita a rilevare differenze tipografiche nel nome dell’entità giuridica della titolare del marchio anteriore nonché negli indirizzi menzionati nei diversi elementi di prova prodotti nel corso della fase amministrativa del procedimento. A suo avviso, la mancata presa in considerazione del suo argomento, relativo all’asserita mancanza di prova del fatto che l’interveniente sarebbe la titolare effettiva di detto marchio, costituirebbe, in sostanza, una violazione dei suoi diritti della difesa.
punto 20
Ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei disegni o modelli dell’Unione europea, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto dell’Unione europea, ai destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi dev’essere consentito di esporre utilmente le loro difese. Il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [sentenza del 9 febbraio 2017, Mast Jägermeister/EUIPO (Bicchieri), T-16/16, EU:T:2017:68, punto 57], né a ogni fatto notorio sul quale essa si basa per giungere a tale posizione [v. sentenza del 29 aprile 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Strumento per intagliare il legno), T-73/19, non pubblicata, EU:T:2020:157, punto 15 e giurisprudenza citata].
punto 21
Secondo costante giurisprudenza, i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per l’interessato di difendersi. Pertanto, l’inosservanza delle regole in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulta che quest’ultimo avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso in assenza di tale inosservanza [v. sentenza del 9 settembre 2015, Dairek Attoumi/UAMI – Diesel (DIESEL), T-278/14, non pubblicata, EU:T:2015:606, punto 34 e giurisprudenza citata].
punto 22
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, nella memoria contenente i motivi del ricorso del 3 luglio 2023, la ricorrente aveva già contestato alla divisione di annullamento di aver, in sostanza, valutato erroneamente gli elementi di prova relativi alla titolarità del marchio anteriore, le cui traduzioni sarebbero, peraltro, parzialmente errate.
punto 23
In secondo luogo, dagli estratti del certificato di registrazione rilasciato dall’Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (Ufficio statale per le invenzioni e i marchi, Romania) e dalla loro traduzione, presentati unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità, risulta che il marchio anteriore era stato inizialmente registrato dalla «SC STAR FOODS EM SRL», con sede in Str. Taberei nr. 2, Jud. Ilfov, Popeşti Leordeni 077160, Romania. Tale certificato indica, nella versione in lingua rumena nonché nella sua traduzione, che l’attuale titolare è «SC STAR FOODS E.M. SRL», con sede in Calea Vacareşti nr. 391, et. 4, Secţiunea 2, sector 4, Bucureşti, Romania. La differenza di indirizzo e la nuova punteggiatura nel nome del soggetto giuridico proprietario del marchio anteriore non sono tuttavia sufficienti per concludere nel senso di un serio dubbio quanto alla titolarità effettiva del marchio anteriore da parte dell’interveniente. Inoltre, con decisione del 9 luglio 2020 nel procedimento n. 19812/3/2018, resa nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità presentata dinanzi ai giudici nazionali, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale di Bucarest) ha confermato che l’interveniente era la titolare del marchio anteriore, il quale resta validamente registrato fino al 3 agosto 2025.
punto 24
Peraltro, risulta in modo giuridicamente sufficiente dagli elementi di risposta dell’interveniente, a seguito delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, che, sotto un primo profilo, le differenze di punteggiatura risultano dagli usi delle denominazioni commerciali nelle diverse lingue, segnatamente in rumeno o in inglese. A tal riguardo, dalla risposta dell’interveniente risulta che l’elemento controverso «EM» o «E.M.» corrisponde alle iniziali del sig. Emmanuel Mitazlis, precedente proprietario dell’impresa, e che in tutti i documenti ufficiali in rumeno detto elemento contiene la stessa punteggiatura. Sotto un secondo profilo, dalle risposte dell’interveniente risulta altresì che i diversi indirizzi che compaiono sui documenti dell’Ufficio statale per le invenzioni e i marchi o nei diversi documenti del fascicolo corrispondono alla stessa entità giuridica, che ha più locali commerciali e la cui sede principale è stata trasferita da Str. Taberei nr. 2, Jud. Ilfov, Popeşti Leordeni 077160 a Calea Vacareşti nr. 391, et. 4, Secţiunea 2, sector 4, Bucureşti, mentre la sede originaria funge attualmente da ufficio e da sede secondaria dell’impresa. Sotto un terzo profilo, è pacifico, come risulta anche dalla risposta dell’interveniente, che l’impresa titolare del marchio anteriore è sempre stata registrata e dotata di un codice unico di registrazione. Inoltre, ciò è corroborato dalla menzione di detto codice nella decisione del Tribunalul Bucureşti (Tribunale di Bucarest) del 9 luglio 2020 resa nel procedimento n. 19812/3/2018 che ha confermato la validità del marchio anteriore.
punto 25
In terzo luogo, dai punti 17, 22 e 23 della decisione impugnata risulta che la divisione di annullamento ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla prova della proprietà del marchio anteriore, e che la commissione di ricorso ha ammesso elementi di prova complementari, in forza del suo potere discrezionale previsto all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, per confermare che la domanda di marchio era stata depositata e registrata a nome della «SC STAR FOODS E.M. SRL» con lo stesso indirizzo che figura nella domanda di dichiarazione di nullità. Tale indirizzo è indicato anche sotto l’indirizzo iniziale della titolare del marchio nell’estratto attuale del registro, come presentato dall’interveniente nell’ambito del procedimento amministrativo.
punto 26
Ne consegue che la commissione di ricorso non ha violato i diritti della difesa della ricorrente. Inoltre, nessuno degli elementi del fascicolo fa emergere un serio dubbio sulla titolarità del marchio anteriore, cosicché la decisione impugnata non è viziata da alcuna illegittimità procedurale che possa incidere sull’esito del presente ricorso.
punto 27
Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
In diritto › Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 40, paragrafo 1, della nuova legge rumena
punto 28
La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato gli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001 nonché l’articolo 40, paragrafo 1, della nuova legge rumena. Da un lato, a suo avviso, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto allorché non ha ordinato all’interveniente di produrre la prova dell’uso del marchio anteriore non rientrante nel periodo di tolleranza di cinque anni. Dall’altro, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento alla luce della suddetta legge e, pertanto, in applicazione di quest’ultima disposizione, avrebbe dovuto richiedere la prova dell’uso effettivo di detto marchio, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato sull’articolo 39 di tale legge, di tenore identico a quello dell’articolo 36 della legge rumena sui marchi in vigore al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità.
punto 29
L’EUIPO, sostenuto dall’interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.
punto 30
Nel caso di specie, occorre osservare che la ricorrente non ha presentato una domanda di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.
punto 31
A tal riguardo, occorre ricordare che, alla luce della lettera dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, il controllo della legittimità effettuato dal Tribunale su una decisione della commissione di ricorso deve essere riferito alle questioni di diritto che sono state avanzate dinanzi alla stessa. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di esaminare nuovi motivi dedotti dinanzi allo stesso. Infatti, l’esame di tali nuovi motivi di ricorso contrasterebbe con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2024, Canalones Castilla/EUIPO – Canalones Novokanal (Tubo o canaletta di scarico dell’acqua), T-329/22, non pubblicata, EU:T:2024:438, punto 69 e giurisprudenza citata].
punto 32
Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore
punto 33
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, allorché ha erroneamente concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
punto 34
La ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso, sotto un primo profilo, di aver commesso un errore di valutazione quanto alla determinazione dei prodotti di cui trattasi; sotto un secondo profilo, di aver esaminato il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento basandosi sulla percezione del consumatore medio e non su quella dell’utilizzatore informato; sotto un terzo profilo, di aver erroneamente concluso nel senso di una somiglianza media dei segni in questione sul piano visivo e fonetico e, sotto un quarto profilo, di aver erroneamente concluso nel senso di un grado medio di carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare a causa del fatto che l’elemento denominativo «krax» di detto marchio aveva un significato per il pubblico di riferimento, e che tale marchio era coesistito per oltre dieci anni con il marchio dell’Unione europea CRAXX.
punto 35
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
punto 36
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, un disegno o modello può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto tale segno conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso.
punto 37
Secondo la giurisprudenza, una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sulla causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, può essere accolta solo qualora si concluda che il pubblico di riferimento riterrà che, nel disegno o modello comunitario oggetto di tale domanda, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. L’esame di tale causa di nullità deve fondarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento ha del segno distintivo invocato a sostegno di detta causa, nonché sull’impressione complessiva che tale segno produce sul pubblico [v. sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori), T-219/18, EU:T:2019:681, punto 67 e giurisprudenza citata].
punto 38
La causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Infatti, anche qualora taluni elementi del segno in questione non fossero presenti nel disegno o modello comunitario contestato o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d’importanza secondaria [v. sentenza del 7 febbraio 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Imballaggio per coni gelato), T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 22 e giurisprudenza citata].
punto 39
Ciò è tanto più vero in quanto, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il pubblico conserva nella memoria solo un’immagine imperfetta dei marchi registrati negli Stati membri o dei marchi dell’Unione europea. Tale constatazione vale per tutti i tipi di segno distintivo. Pertanto, in caso di omissione di taluni elementi secondari di un segno distintivo usato in un disegno o modello comunitario successivo, o in caso di aggiunta di tali elementi allo stesso segno, il pubblico pertinente non si renderà necessariamente conto di dette modifiche del segno di cui trattasi. Al contrario, esso potrà ritenere che nel disegno o modello comunitario successivo sia utilizzato detto segno così come l’ha memorizzato (v. sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 23 e giurisprudenza citata).
punto 40
Ne consegue che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore trova applicazione quando viene utilizzato non solo un segno identico a quello invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, ma anche un segno simile (v. sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 24 e giurisprudenza citata).
punto 41
Conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, il titolare di un marchio può chiedere, in sostanza, all’organo giudiziario competente di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno che, in ragione dell’identità o somiglianza di detto segno col marchio o dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi sui quali è apposto il segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.
punto 42
Come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi costituisce, nel diritto rumeno, il recepimento dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), la cui formulazione è a sua volta identica a quella dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25). Di conseguenza, la nozione di «rischio di confusione» ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di detta legge deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436 (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punti 25 e 26).
punto 43
Secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce un «rischio di confusione» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436 il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. L’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punti 22 e 23, e del 6 ottobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punti da 23 a 29).
punto 44
Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente confermato la decisione della divisione di annullamento che ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, dopo aver ritenuto, in forza dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, che esistesse un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
punto 45
In via preliminare, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 42 e 43 supra, il presente procedimento verte sulla portata della protezione di un marchio e, più in particolare, sulla questione se il titolare di detto marchio anteriore possa far vietare l’uso del suo segno distintivo nel disegno o modello contestato. Pertanto, contrariamente agli argomenti della ricorrente, non occorre esaminare il presente motivo di ricorso tenendo conto dell’impressione suscitata nell’utilizzatore informato o del carattere individuale e nuovo del disegno o modello contestato, ai sensi degli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sulla determinazione dei prodotti di cui trattasi e sul loro confronto
punto 46
La ricorrente contesta, in sostanza, le valutazioni della commissione di ricorso secondo le quali i prodotti di cui trattasi sono simili. Più in particolare, essa ritiene che nulla indicasse che il disegno o modello contestato sarebbe stato utilizzato per grissini.
punto 47
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
punto 48
Al fine di determinare il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato, si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione [sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T-9/07, EU:T:2010:96, punto 56].
punto 49
Peraltro, per valutare la somiglianza tra i prodotti in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra detti prodotti. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23).
punto 50
Per quanto riguarda, più in particolare, la complementarità dei prodotti e dei servizi, che è un criterio idoneo di per sé a fondare l’esistenza di una somiglianza tra prodotti e servizi, occorre ricordare che i prodotti o i servizi complementari sono quelli tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della produzione di tali prodotti o della fornitura di tali servizi sia riconducibile a una stessa impresa. In tal senso, ai fini della valutazione del carattere complementare di prodotti e servizi, occorre, in ultima analisi, prendere in considerazione la percezione da parte di detto pubblico dell’importanza, per l’uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio (v. sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 37 e giurisprudenza citata).
punto 51
A tal riguardo, la complementarità tra prodotti e servizi nel contesto di un rischio di confusione non si valuta sulla base dell’esistenza per il pubblico di riferimento di un nesso tra i prodotti e i servizi in questione dal punto di vista della loro natura, della loro utilizzazione e dei loro canali di distribuzione. Infatti, un criterio relativo al nesso tra l’utilizzazione di detti prodotti e servizi non consente di valutare pienamente il carattere indispensabile o importante di tali prodotti e servizi l’uno per l’altro come richiesto dall’analisi della complementarità tra detti prodotti e servizi. Infatti, la circostanza che l’utilizzazione di un prodotto o servizio non sia correlata con l’utilizzazione di un altro prodotto o servizio non implica in ogni caso che l’uso dell’uno non sia importante o indispensabile ai fini dell’uso dell’altro (v. sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 38 e giurisprudenza citata).
punto 52
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 36 della decisione impugnata, che la rappresentazione del disegno o modello contestato mostrasse chiaramente la parte anteriore dell’imballaggio di prodotti alimentari, destinato al confezionamento di spuntini o prodotti correlati. Poiché l’uso dell’imballaggio corrispondente al disegno o modello contestato è cruciale per l’utilizzo dei prodotti oggetto del marchio anteriore, ossia i preparati fatti di cereali rientranti nella classe 30, ciò è sufficiente per concludere nel senso di uno stretto legame, della forte correlazione e della complementarità dei prodotti associati al disegno o modello contestato e di quelli contrassegnati dal marchio anteriore.
punto 53
Ne consegue che l’uso dell’imballaggio rappresentato dal disegno o modello contestato è, quanto meno, importante per l’uso dei prodotti designati dal marchio anteriore, cosicché, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 supra, sussiste tra essi uno stretto legame che è indicativo della loro complementarità e, pertanto, della loro somiglianza.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul territorio di riferimento e sul pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione
punto 54
Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria dei prodotti in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza citata].
punto 55
In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale, quando il marchio anteriore è un marchio nazionale, il territorio di riferimento è quello in cui detto marchio è protetto [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, punto 34, e del 2 marzo 2022, Laboratorios Ern/EUIPO – Beta Sports (META), T-192/21, non pubblicata, EU:T:2022:105, punto 28], la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 37 della decisione impugnata, che il territorio di riferimento fosse la Romania, dato che il suddetto marchio era registrato e protetto in detto Stato membro.
punto 56
In secondo luogo, nella misura in cui i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e quelli interessati dal disegno o modello contestato si riferiscono, in particolare, ai grissini destinati al grande pubblico (v. punto 52 supra), la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto da consumatori il cui livello di attenzione era medio al momento dell’acquisto di tale tipo di prodotti.
punto 57
Tali conclusioni non sono inficiate da errori e devono essere confermate.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul confronto tra i segni
punto 58
Secondo la giurisprudenza, due segni sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale [v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, punto 30, e del 10 dicembre 2008, MIP Metro/UAMI – Metronia (METRONIA), T-290/07, non pubblicata, EU:T:2008:562, punto 41].
punto 59
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal riguardo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio o un altro segno distintivo come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 23, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 25).
punto 60
La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un segno complesso e confrontarla con un altro segno. Occorre invece operare il confronto esaminando i segni in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un segno complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punto 29, e del 22 ottobre 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punto 36). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi in particolare quando tale componente è in grado di dominare da sola l’immagine del marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, al punto che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43).
punto 61
Nel caso di specie, prima di valutare la somiglianza dei segni di cui trattasi, occorre esaminare i loro elementi distintivi e dominanti.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul confronto tra i segni › – Sugli elementi distintivi e dominanti dei segni di cui trattasi
punto 62
Come ricordato dalla commissione di ricorso al punto 40 della decisione impugnata, il marchio anteriore è costituito dal termine «krax», scritto in lettere maiuscole stilizzate, disposte in ordine decrescente dalla lettera maiuscola «K» alla lettera maiuscola «X», su un fondo scuro di forma irregolare.
punto 63
Per quanto riguarda il disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha descritto quest’ultimo, al punto 41 della decisione impugnata, come un imballaggio rettangolare blu scuro, sul quale figurano grissini e un pezzo di formaggio in una cornice ovale. Intorno a tali rappresentazioni figurative e tra di esse si trovano diversi elementi denominativi, ossia «eti» e «crax» in alto, «peynirli» e «çubuk kraker» in basso e «orijinal Kitir lezzet» al centro a destra. L’elemento denominativo «crax» è rappresentato in lettere maiuscole bianche scritte dalla più piccola alla più grande e con un contorno blu e giallo, mentre l’elemento denominativo «eti» è scritto in rosso con un contorno bianco e nero e comprende un elemento figurativo bianco non specificato vicino all’angolo superiore sinistro. Gli elementi denominativi «orijinal Kitir lezzet» e «peynirli» sono rappresentati in tutto o in parte in maiuscolo e in caratteri da titolo, in bianco con un contorno nero, mentre l’elemento denominativo «çubuk kraker» è rappresentato in lettere maiuscole sottili di colore giallo.
punto 64
La ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver ritenuto che l’elemento denominativo «crax» del disegno o modello contestato fosse, di per sé, tale da dominare l’immagine di detto disegno o modello. A suo avviso, tutte le altre componenti di tale disegno o modello non sono trascurabili nell’impressione generale complessiva da esso prodotta, dal momento che la somiglianza dei segni dipende dal carattere distintivo delle loro componenti e da altri eventuali fattori pertinenti. Inoltre, essa fa valere che l’elemento denominativo «eti» è il più dominante nell’impressione generale prodotta dal disegno o modello in questione, cosicché detto elemento denominativo attirerà maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento. La ricorrente sostiene, pertanto, che l’elemento denominativo «crax» è secondario e privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti di cui trattasi.
punto 65
Inoltre, la ricorrente contesta le conclusioni della commissione di ricorso secondo cui l’elemento denominativo «crax» è privo di significato per il pubblico di riferimento e possiede quindi carattere distintivo. A suo avviso, detto pubblico percepirà tale elemento denominativo, da un lato, come un rinvio ai prodotti compresi nella classe 30 e commercializzati in Romania con la denominazione «craxuri» e, dall’altro, come descrittivo, in quanto rinvia al suono prodotto al momento del consumo di alimenti croccanti o friabili, come i grissini.
punto 66
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
punto 67
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un segno complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna delle sue componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del segno complesso (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, punto 35).
punto 68
Peraltro, per valutare il carattere distintivo degli elementi di un segno occorre prendere in considerazione la loro maggiore o minore capacità a concorrere a identificare i prodotti o servizi per i quali il segno è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali servizi da quelli di altre imprese. Nell’ambito di tale valutazione vanno prese in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche dell’elemento di cui trattasi, per accertare se esso sia privo o no di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato [v. sentenza dell’8 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T-436/12, EU:T:2015:477, punto 28 e giurisprudenza citata].
punto 69
Qualora taluni elementi di un marchio rivestano carattere descrittivo alla luce dei prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto o dei prodotti e servizi designati dalla domanda di registrazione, a tali elementi può essere riconosciuto soltanto un carattere distintivo debole, se non debolissimo. Tale carattere distintivo non potrà, il più delle volte, essere loro riconosciuto se non tenendo conto della combinazione che formano con gli altri elementi del marchio. A causa del loro debole, se non debolissimo, carattere distintivo, gli elementi descrittivi di un marchio non saranno generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell’impressione complessiva da esso prodotta, tranne nei casi in cui, in ragione segnatamente della loro posizione o della loro dimensione, essi appaiano idonei a imporsi alla percezione del pubblico di riferimento e a essere memorizzati da quest’ultimo. Ciò non significa, tuttavia, che gli elementi descrittivi di un marchio siano necessariamente trascurabili nell’impressione complessiva da esso prodotta. A tal riguardo, occorre, in particolare, esaminare se altri elementi del marchio siano suscettibili di dominare, di per sé soli, l’immagine di quest’ultimo memorizzata dal pubblico di riferimento [v. sentenza del 18 gennaio 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T-443/21, non pubblicata, EU:T:2023:7, punto 69 e giurisprudenza citata].
punto 70
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre osservare che, sotto un primo profilo, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 40 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva fornito la prova di un eventuale significato dell’elemento denominativo «crax» del disegno o modello contestato o dell’elemento denominativo «krax» del marchio anteriore e di una qualsivoglia associazione tra un eventuale significato di detti termini e i prodotti in questione. Inoltre, la commissione di ricorso ha altresì correttamente ritenuto, in sostanza, che la ricorrente non possa avvalersi della coesistenza di altri marchi nazionali simili in assenza di elementi di prova del loro uso nel territorio di riferimento.
punto 71
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, nell’ambito di un procedimento relativo alla dichiarazione di nullità, quale previsto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento nella sua versione anteriore, l’esame dell’EUIPO si limita agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate e che quest’ultimo può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sul debole carattere distintivo del termine «craxuri», in quanto sarebbe frequentemente utilizzato in relazione ai prodotti di cui trattasi, occorre sottolineare che la sua materialità non è stata dimostrata. L’unico elemento di prova prodotto dalla ricorrente a sostegno di tale argomento è costituito da un elenco di marchi che comprendono la parola «craxx» per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30. Orbene, la semplice elencazione di un numero relativamente limitato di marchi senza alcuna indicazione che permetta di misurare la loro conoscenza da parte del pubblico di riferimento non consente di concludere nel senso di un’associazione nella mente di quest’ultimo tra la parola «craxuri» e i suddetti prodotti [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T-358/09, non pubblicata, EU:T:2011:174, punto 35]. Pertanto, non occorre mettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso, derivante dal punto 42 della decisione impugnata, secondo la quale l’elemento denominativo «crax» è privo di significato per il pubblico di riferimento e ha, di conseguenza, carattere distintivo.
punto 72
Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 42 della decisione impugnata, che, tenuto conto del fatto che l’elemento denominativo «crax» aveva un carattere distintivo e a causa delle sue dimensioni maggiori, della sua posizione centrale e della sua stilizzazione particolare, quest’ultimo si distinguesse chiaramente nell’impressione generale, al pari dell’elemento denominativo «peynirli», anch’esso privo di significato e che fosse, pertanto, distintivo nella parte inferiore dell’imballaggio. Peraltro, gli elementi «eti» e «kitir lezzet», benché privi di significato e di carattere distintivo, svolgeranno un ruolo secondario nell’impressione generale a causa delle loro piccole dimensioni e della loro posizione secondaria.
punto 73
Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso ha altresì correttamente concluso, al punto 42 della decisione impugnata, che il termine «orijinal» era simile all’equivalente rumeno «original» e sarebbe quindi privo di carattere distintivo per i prodotti di cui trattasi, mentre l’elemento denominativo «çubuk kraker» potrebbe essere considerato da una parte del pubblico rumeno come evocativo del termine «cub» (che significa «cubo») e che il termine «kraker» potrebbe essere considerato come evocativo degli spuntini che possono essere comunemente chiamati «crackers» e che detti elementi denominativi sono quindi deboli. Nondimeno, a causa delle loro dimensioni minori o della loro posizione secondaria, tutti questi elementi svolgeranno un ruolo secondario nell’impressione generale. Gli altri elementi del disegno o modello contestato, vale a dire gli elementi figurativi e ornamentali costituiti dai grissini e dal pezzo di formaggio, sono descrittivi dei prodotti di cui trattasi e, di conseguenza, privi di carattere distintivo. L’imballaggio blu e la cornice ovale sono di natura decorativa e svolgono quindi solo un ruolo secondario nell’impressione generale prodotta da detto disegno o modello. Lo stesso vale per il piccolo elemento bianco non specificato, che avrà un impatto limitato, se non nullo, sull’impressione complessiva prodotta da tale disegno o modello in ragione delle sue piccole dimensioni.
punto 74
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, quando un segno è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo di tale segno (sentenza del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 49).
punto 75
A tal riguardo, occorre osservare, al pari della commissione di ricorso ai punti 22 e 40 della decisione impugnata, che l’elemento denominativo «krax» è l’unico elemento denominativo del marchio anteriore e che l’elemento denominativo «crax» è un elemento denominativo co-dominante, con l’elemento denominativo «peynirli», nel disegno o modello contestato. Gli elementi denominativi «krax» di detto marchio e «crax» di detto disegno o modello, che sono stilizzati in modo simile, in particolare per quanto riguarda i loro caratteri maiuscoli di colore bianco, sono invero rappresentati con dimensioni crescenti o decrescenti. In tali circostanze, e poiché tutti gli altri elementi di detto disegno o modello svolgono un ruolo secondario nell’impressione complessiva o sono descrittivi, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che l’elemento denominativo «krax» fosse l’elemento maggiormente distintivo che compone il suddetto marchio e che l’elemento denominativo «crax» fosse co-dominante e corredato di elementi figurativi privi di carattere distintivo o che erano descrittivi nel disegno o modello contestato.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul confronto tra i segni › – Sul confronto sul piano concettuale
punto 76
La ricorrente sostiene che i segni di cui trattasi non presentano somiglianze sul piano visivo. A suo avviso, si deve ritenere che l’elemento denominativo «eti» del disegno o modello contestato attiri tutta l’attenzione del pubblico di riferimento. Peraltro, essa ritiene che tutti gli altri elementi denominativi e figurativi di detto disegno o modello siano immediatamente leggibili e non saranno percepiti come elementi meramente decorativi.
punto 77
Tuttavia, come rilevato al punto 75 supra, l’elemento denominativo «crax» del disegno o modello contestato è quello che richiamerà maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento e, pertanto, influenzerà maggiormente l’impressione generale prodotta da detto disegno o modello.
punto 78
Nel caso di specie, occorre osservare che, sul piano visivo, tre delle quattro lettere degli elementi denominativi distintivi e dominanti dei segni in questione coincidono, vale a dire la sequenza di lettere «r», «a», «x», tutte raffigurate in lettere maiuscole con un effetto tridimensionale simile, leggermente inclinate da sinistra a destra, le dimensioni delle lettere decrescenti nel marchio anteriore e crescenti nel disegno o modello contestato. Inoltre, detti segni differiscono, da un lato, per la loro lettera iniziale in maiuscolo, vale a dire, rispettivamente, «K» e «C» e, dall’altro, per l’ordine crescente o decrescente delle dimensioni delle loro lettere.
punto 79
A tal riguardo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 45 della decisione impugnata, che le differenze tra i segni di cui trattasi menzionate al punto 78 supra non possano prevalere sulla somiglianza creata dalle tre lettere identiche stilizzate in maniera simile. Lo stesso vale per l’elemento denominativo «peynirli» che è chiaramente separato dall’elemento denominativo «crax» a causa della sua posizione verso il basso dell’imballaggio. Nondimeno, sebbene detti segni differiscano anche per la presenza, nel disegno o modello contestato, degli elementi denominativi secondari «eti», «orijinal kitir lezzet» e «çubuk kraker», nonché per i fondi, i colori e il piccolo elemento figurativo bianco, tutti di natura decorativa, e per la rappresentazione non distintiva di grissini e del pezzo di formaggio, tali elementi non hanno equivalenti nel marchio anteriore e non sono tali da prevalere sulla somiglianza degli elementi dominanti o co-dominanti «krax» e «crax», in ragione della loro mancanza di carattere distintivo e delle loro dimensioni e posizione secondarie.
punto 80
Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione allorché ha concluso nel senso di un grado medio di somiglianza visiva per i segni di cui trattasi.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul confronto tra i segni › – Sul confronto sul piano fonetico
punto 81
La ricorrente fa valere che non sussiste alcun grado di somiglianza sul piano fonetico tra i segni di cui trattasi. A suo avviso, anche se i consumatori pronunceranno solo uno degli elementi denominativi compresi nel disegno o modello contestato per economia di parole, detto elemento sarà l’elemento denominativo «eti», che non presenta alcuna somiglianza con l’elemento denominativo «krax» del marchio anteriore.
punto 82
Nel caso di specie, come risulta dal punto 73 supra, gli elementi denominativi «orijinal» e «çubuk kraker» nonché tutti gli elementi figurativi che compongono il disegno o modello contestato sono privi di carattere distintivo e rivestono un’importanza secondaria. Inoltre, gli elementi denominativi «eti» e «Kitir lezzet», benché distintivi per mancanza di significato rispetto ai prodotti di cui trattasi, rivestono un’importanza secondaria a causa delle loro dimensioni e della loro posizione. Peraltro, come risulta dal punto 79 supra, gli elementi denominativi «krax» del marchio anteriore e «crax» del disegno o modello contestato contengono la stessa sequenza di lettere «r», «a», «x», che, al pari delle lettere «k» e «c», sarà pronunciata allo stesso modo. Pertanto, i segni di cui trattasi differiscono solo per la pronuncia dell’elemento denominativo «peynirli», co-dominante con l’elemento denominativo «crax» in detto disegno o modello.
punto 83
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando i consumatori si trovano di fronte ad un marchio composto da diversi elementi denominativi, alcuni dei quali rivestono un’importanza secondaria, essi tendono ad abbreviare oralmente tale marchio al fine di renderlo più facile da pronunciare [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2006, Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non pubblicata, EU:T:2006:370, punto 75]. Ne consegue che gli elementi denominativi «eti», «kitir lezzet», «orijinal» e «çubuk kraker» del disegno o modello contestato, che rivestono tutti un’importanza secondaria, sono meno idonei a richiamare l’attenzione del consumatore ed è quindi meno probabile che essi vengano pronunciati. Inoltre, gli elementi figurativi non saranno pronunciati, cosicché i consumatori faranno più probabilmente riferimento ai prodotti interessati da detto disegno o modello contestato pronunciando gli elementi co-dominanti di tale disegno o modello, ossia gli elementi denominativi «crax» e «peynirli».
punto 84
Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione allorché ha concluso, al punto 46 della decisione impugnata, nel senso di un grado medio di somiglianza fonetica per i segni di cui trattasi.
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punto 85
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere nel senso dell’assenza di somiglianza concettuale tra i segni di cui trattasi. Più specificamente, essa fa valere che l’elemento denominativo «eti», che sarebbe il più dominante e maggiormente distintivo del disegno o modello contestato, e l’elemento denominativo «krax» del marchio anteriore saranno entrambi percepiti come parole di fantasia e diverse e che, tra detti segni, uno è un segno denominativo e l’altro un segno figurativo, cosicché non esisterebbe alcuna somiglianza tra tali segni sul piano concettuale.
punto 86
Occorre ricordare che il confronto concettuale ha lo scopo di confrontare i «concetti» che i segni di cui trattasi implicano. Il termine «concetto» significa, secondo la definizione datane, ad esempio, dal dizionario Larousse, un’«idea generale e astratta che lo spirito umano si forma in ordine a un oggetto di pensiero concreto o astratto, e che gli consente di collegare allo stesso oggetto le diverse percezioni che ne ha, nonché di organizzarne le conoscenze» [v. sentenza del 16 giugno 2021, Smiley Miley/EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS), T-368/20, non pubblicata, EU:T:2021:372, punto 52 e giurisprudenza citata].
punto 87
Parimenti, secondo la giurisprudenza, la somiglianza concettuale implica che i segni di cui trattasi concordino nel loro contenuto semantico (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24). Ne consegue che, qualora il pubblico di riferimento non comprenda il significato delle parole o non possa attribuire un significato particolare ad alcuno di detti segni, non è possibile alcun confronto concettuale [v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2018, Imballaggio per coni gelato, T-794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 76, e del 6 aprile 2022, Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), T-219/21, non pubblicata, EU:T:2022:219, punto 117 e giurisprudenza citata].
punto 88
Nel caso di specie, gli elementi co-dominanti del disegno o modello contestato e l’elemento dominante del marchio anteriore sono privi di significato per il pubblico di riferimento (v. punti 71, 72 e 75 supra). Essi non possono quindi trasmettere un concetto al pubblico di riferimento.
punto 89
Per quanto riguarda gli altri elementi del disegno o modello contestato, come risulta dai punti 73 e 75 supra, essi occupano una posizione secondaria che ne limita l’impatto nell’ambito del confronto concettuale dei segni di cui trattasi. Tuttavia, ciò non significa che detti elementi siano del tutto trascurabili. Così, gli elementi denominativi «orijinal» e «çubuk kraker» nonché gli elementi figurativi ornamentali costituiti dal mazzo di grissini e dal pezzo di formaggio di detto disegno o modello devono essere presi in considerazione in occasione di tale confronto, in quanto esprimono un concetto di prodotti alimentari di consumo corrente e rinviano a grissini al gusto di formaggio.
punto 90
Pertanto, contrariamente alla conclusione che figura al punto 47 della decisione impugnata, occorre ritenere, alla luce di quanto precede, che i segni di cui trattasi siano diversi sul piano concettuale.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sul carattere distintivo del marchio anteriore
punto 91
La ricorrente fa valere che il marchio anteriore possiede, in sostanza, un debole carattere distintivo, dal momento che l’elemento denominativo «krax» descrive il suono prodotto al momento del consumo di spuntini a base di cereali e in ragione della coesistenza di detto marchio con la registrazione internazionale designante l’Unione europea del marchio CRAXX, registrato il 7 dicembre 2004 con il riferimento 0854152A per prodotti identici appartenenti alle classi 29 e 30.
punto 92
Da un lato, come risulta dai punti 71, 75 e 88 supra, l’elemento denominativo «krax» del marchio anteriore, al pari dell’elemento denominativo «crax» del disegno o modello contestato, è privo di significato per il pubblico di riferimento e la ricorrente non ha fornito la prova del fatto che l’elemento denominativo «krax» avesse un significato per detto pubblico. Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa a un carattere onomatopeico di quest’ultimo elemento denominativo, una onomatopea del suono prodotto al momento del consumo di prodotti croccanti non è, nel caso di specie, evidente.
punto 93
Dall’altro lato, l’argomento della ricorrente relativo alla coesistenza del marchio anteriore con il marchio CRAXX non può essere accolto al fine di dimostrare che, nel caso di specie, il marchio anteriore possieda, in sostanza, un debole carattere distintivo. Infatti, il carattere distintivo del marchio anteriore, indipendentemente dal fatto che derivi dalle qualità intrinseche di tale marchio o dalla sua notorietà, riguarda la capacità di tale marchio di individuare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T-6/20, non pubblicata, EU:T:2021:920, punto 145 e giurisprudenza citata]. Quest’ultimo non implica un confronto tra più segni, ma riguarda un solo segno, vale a dire il marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, China Construction Bank/EUIPO, C-115/19 P, EU:C:2020:469, punto 58).
punto 94
Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione allorché ha ritenuto che il marchio anteriore avesse, in sostanza, un carattere distintivo medio.
In diritto › Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore › Sulla valutazione globale del rischio di confusione
punto 95
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 19).
punto 96
Inoltre, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si deve in particolare tener conto del fatto che il consumatore medio, all’interno del pubblico di riferimento, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ha mantenuto nella memoria (sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26). Peraltro, si potrebbe concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione solo nel caso in cui il pubblico di riferimento potesse essere indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2021, Jeronimo Martins Polska/EUIPO – Rivella International (Riviva), T-551/20, non pubblicata, EU:T:2021:816, punto 86].
punto 97
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 52 della decisione impugnata, nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione quanto all’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi, tenuto conto dell’immagine imperfetta che i consumatori avrebbero memorizzato dei segni in questione.
punto 98
A tal riguardo, in primo luogo, come risulta dal punto 52 supra, la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere che i prodotti di cui trattasi fossero simili in ragione della loro complementarità. In secondo luogo, i segni di cui trattasi contengono gli elementi denominativi comuni e, rispettivamente, dominanti e co-dominanti «krax» nel marchio anteriore e «crax» nel disegno o modello contestato, che sono privi di significato e che sono, di conseguenza, distintivi (v. punti da 67 a 75 supra). In terzo luogo, detti segni sono diversi sul piano concettuale (v. punti da 86 a 90 supra). In quarto luogo, la commissione di ricorso ha altresì giustamente ritenuto che tali segni presentassero un grado medio di somiglianza sul piano visivo (v. punti da 77 a 80 supra). Inoltre, gli stessi segni presentano un grado medio di somiglianza fonetica (v. punto 84 supra). In quinto luogo, la commissione di ricorso ha altresì correttamente ritenuto che il marchio anteriore avesse un carattere distintivo medio (v. punto 94 supra).
punto 99
Ne consegue che il pubblico di riferimento, dotato di un livello di attenzione medio, potrà ragionevolmente ritenere, qualora si trovi di fronte al disegno o modello contestato, che i prodotti interessati e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, simili, abbiano la stessa origine commerciale.
punto 100
In tali circostanze, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore allorché ha concluso, al punto 52 della decisione impugnata, nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione sull’origine commerciale dei prodotti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi.
punto 101
Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto, così come, pertanto, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
punto 102
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 103
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima. Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di organizzazione di un’udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Star Foods E.M. SRL.
3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
Firme
Škvařilová-Pelzl
Steinfatt
Kukovec
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025.
Firme