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Sez. 1, Sentenza n. 26889 del 22/07/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288335-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Identificazione e fotosegnalamento del migrante in occasione dei soccorsi marittimi - "Sottrazione al controllo" di frontiera ai fini dell'espulsione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288335-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non integra il presupposto della sottrazione al controllo di frontiera, di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condizione del soggetto che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, sia stato identificato e fotosegnalato in occasione di un'operazione di soccorso marittimo, con conseguente illegittimità, per difetto di base legale, tanto del decreto di espulsione emesso a suo carico quanto, in via derivata, della misura del trattenimento ad essa strumentale.

Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/09/2024 num. 187 art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)