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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2002, causa T-199/94

Decisione
decisa il 2002-02-07
ECLI
ECLI:EU:T:2002:25

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 febbraio 2002 Nella causa T-199/94, Hans-Walter Gosch, residente in Hògersdorf (Germania), rappresentato dagli avv.ti D. Hansen e S. Vieregge, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 maggio 2001, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Contesto normativo

punto 1
Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.
punto 2
Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».
punto 3
Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, il 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.
punto 4
Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.
punto 5
Con sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo; la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deętzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.
punto 6
In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di questo regolamento di modifica, taluni produttori che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione ottenevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»). Questi produttori venivano definiti anche «produttori SLOM I».
punto 7
L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico era soggetta a diverse condizioni. Alcune di esse, che facevano riferimento, in particolare, al momento di scadenza dell'impegno di non commercializzazione, venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, cause C-189/89, Spagl (Race. pag. I-4539), e 0217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).
punto 8
A seguito delle dette sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori interessati di un quantitativo di riferimento specifico. Questi produttori venivano definiti anche «produttori SLOM II».
punto 9
Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.
punto 10
A seguito di tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.
punto 11
Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.
punto 12
Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.
punto 13
Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Race. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

Sentenza › Fatti all'origine della controversia

punto 14
Il ricorrente è un produttore di latte tedesco che nel 1978 ha sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione.
punto 15
Dalla sentenza dello Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht Schleswig (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein di Schleswig) 7 gennaio 1991 si ricava che il ricorrente ha richiesto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89 e che questo gli è stato rifiutato con decisione della autorità nazionali competenti in quanto egli non possedeva i requisiti previsti per la concessione di una quota e, in particolare, perché il suo impegno di non commercializzazione era terminato prima del 31 dicembre 1983. Il ricorso presentato dal ricorrente avverso tale decisione è stato rigettato.
punto 16
Il ricorrente impugnava la detta decisione di rigetto dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Corte d'appello amministrativa dello Schleswig-Holstein).
punto 17
Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, il ricorrente richiedeva nuovamente, con lettera 1o settembre 1991, la concessione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, che gli veniva attribuito con decisione delle autorità nazionali 18 novembre 1991.
punto 18
Il procedimento d'appello dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht veniva pertanto cancellato dal ruolo.
punto 19
Con lettera pervenuta alla Commissione il 18 novembre 1991, il ricorrente chiedeva di essere risarcito per i danni che asseriva di aver subito a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 e dell'impegno di non commercializzazione sottoscritto da lui in applicazione del regolamento n. 1078/77. La Commissione respingeva tale domanda con lettera 26 novembre 1991.
punto 20
Con lettera 1o maggio 1992, il ricorrente chiedeva nuovamente alla Commissione il risarcimento dei danni lamentati.
punto 21
Con lettera 13 giugno 1992, la Commissione rispondeva al ricorrente che avrebbe fissato i principi e le condizioni in base ai quali sarebbero state vagliate le domande di risarcimento. Inoltre, comunicava al ricorrente che, al fine di evitare che egli presentasse un ricorso per risarcimento danni, non avrebbe opposto la prescrizione a partire dalla data di quella lettera e fino al 17 settembre 1992 (cioè tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza Mulder II sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) in quanto al 13 giugno 1992 la domanda di risarcimento non era ancora prescritta.
punto 22
Il 27 gennaio 1994 il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e la silvicoltura) presentava al ricorrente una proposta d'indennizzo in conformità al regolamento n. 2187/93. Il ricorrente non l'accettava entro il termine impartito.

Sentenza › Procedimento e conclusioni delle parti

punto 23
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 1994, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
punto 24
Con ordinanza 31 agosto 1994 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).
punto 25
Il procedimento è stato ripreso dopo la pronuncia della sentenza da parte della Corte nelle cause summenzionate.
punto 26
Con decisione del Tribunale 6 giugno 2000 la causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici.
punto 27
Con decisione 13 marzo 2001, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
punto 28
Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 3 maggio 2001.
punto 29
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta a versargli la somma di 324405,76 marchi tedeschi (DEM), maggiorata degli interessi.
punto 30
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

Sentenza › In diritto › Argomenti delle parti

punto 31
Il ricorrente sostiene di aver diritto al risarcimento per i danni subiti in quanto gli è stato vietato di produrre latte in applicazione del regolamento n. 857/84. Il periodo per il quale chiede l'indennizzo ha inizio il 2 aprile 1984, giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e termina il 15 giugno 1991, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91. Secondo i suoi calcoli, il danno ammonta a DEM 324405,76.
punto 32
Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il suo impegno di non commercializzazione non è cominciato il 24 luglio 1978, bensì sei mesi dopo tale data, cioè nel gennaio 1979. A questo proposito precisa che, mancando una sua dichiarazione alle autorità competenti in cui venisse loro comunicata l'interruzione della produzione, il periodo di non commercializzazione è cominciato sei mesi dopo l'ultima consegna di latte, che nel suo caso si è avuta il 23 luglio 1978.
punto 33
Per poter provare la data di inizio del periodo di non commercializzazione, il ricorrente versa nel fascicolo copie delle memorie presentate allo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht di Schleswig. Egli contesta la dichiarazione in cui la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione), che è l'autorità amministrativa competente per la concessione degli indennizzi ai sensi del regolamento n. 2187/93, individua un diverso periodo di non commercializzazione.
punto 34
Il ricorrente afferma inoltre di aver indicato nell'atto introduttivo il 24 luglio 1978 come data d'inizio del periodo di non commercializzazione al solo fine di non complicare i fatti e perché pensava che la data di scadenza di tale periodo non rivestisse alcuna importanza per la soluzione della controversia.
punto 35
Poiché a suo avviso il periodo di non commercializzazione è scaduto nel gennaio 1984 e non il 24 luglio 1983, il ricorrente ritiene di dover essere considerato un produttore SLOM I.
punto 36
Egli afferma che era sua intenzione riprendere la produzione di latte alla scadenza del detto periodo. Tuttavia, prima avrebbe dovuto rimodernare le stalle e, in particolare, costruire una fossa liquami conforme ai requisiti imposti dalla normativa nazionale sulla protezione dell'ambiente. A questo fine, avrebbe avuto bisogno, in quanto affittuario, dell'accordo di suo padre, che era il proprietario dell'azienda. Tale accordo sarebbe giunto solo più tardi. Nel 1984, a seguito dell'entrata in vigore del regime delle quote latte, il ricorrente non avrebbe più potuto riprendere la produzione di latte. Il ricorrente avrebbe costruito la fossa liquami nel 1985 e avrebbe messo dei tori nelle stalle.
punto 37
Il ricorrente fa rilevare che, in ogni caso, poiché tale quota gli è stata concessa, egli ha diritto al risarcimento per i danni subiti, a prescindere dal momento in cui è riuscito ad ottenere una quota secondo la normativa comunitaria.
punto 38
Il ricorrente ritiene che, sotto questo aspetto, la posizione della convenuta sia contraddittoria. Infatti, mentre la concessione di quote latte ai produttori SLOM II sarebbe stata prevista dal regolamento n. 1639/91, al fine di prendere in considerazione il legittimo affidamento di tali produttori, la Commissione rifiuterebbe di risarcire questi stessi produttori per i danni da loro subiti prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, benché il legittimo affidamento sia sempre lo stesso.
punto 39
La Commissione sostiene che la Comunità non è responsabile nei confronti del ricorrente e che, in ogni caso, gli eventuali diritti del ricorrente al risarcimento sono interamente prescritti.

Sentenza › In diritto › Giudizio del Tribunale

punto 40
In via preliminare, nel caso di specie, prima di esaminare se vi sia stata prescrizione, si deve stabilire se possa sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e, in caso di soluzione positiva, sino a quale data.
punto 41
La responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle istituzioni, prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissiotìe, Racc. pag. II-2941, punto 80).
punto 42
Per quanto concerne la situazione dei produttóri di latte che hanno assunto un impegno dì non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che abbia subito un danno per il fatto che gli è stato impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 22). Tale responsabilità è fondata sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
punto 43
Tuttavia, tale principiò può essere fatto valere contro una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (sentenza della Corte 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punto 14).
punto 44
Pertanto, un operatore economico che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere, nell'interesse generale è dietro pagamento di un premio, lo smercio del latte per un periodo limitato, può legittimamente attendersi che alla scadenza del suo impegno non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione del fatto che si è avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder I, punto 24, e von Deetzen, citata, punto 13). Invece, il principiò della tutela del legittimo affidamento non vieta che, nell'ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore sìa soggetto a restrizioni per il fatto che, durante un periodo determinato precedente l'entrata in vigore di siffatto regime, non ha smerciato latte, o ne ha smerciato in quantità ridotte, a seguito di una decisione presa liberamente, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (citata sentenza Kühn, già citata, punto 15).
punto 45
Inoltre, dalla citata sentenza Spagl risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio della tutela del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. Spagl, non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno. Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato: «[I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall'applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l'interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall'applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell'adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77».
punto 46
Tale sentenza può essere letta solo alla luce dei fatti all'origine della controversia sottoposta al giudice nazionale. Il sig. Spagl era un agricoltore che alla scadenza del suo impegno, il 31 marzo 1983, non era in grado di riprendere immediatamente la produzione di latte perché non disponeva del capitale necessario per ricostituire la sua mandria lattiera. In sostituzione, egli ha comprato alcune vitelle da latte, che ha allevato egli stesso per riprendere la produzione con dodici vacche nel maggio o nel giugno 1984 (v. le conclusioni rese dall'avvocato generale Jacobs nella causa Spagl, già citata, Racc. pag. I-4554, paragrafo 2). Inoltre, dalla relazione d'udienza risulta che, durante il periodo di interruzione della produzione di latte, il ricorrente aveva effettuato lavori di manutenzione degli immobili e dei macchinari destinati a detta produzione (Racc. pag. I-4541, punto 12).
punto 47
Pertanto, da tale sentenza è ragionevole desumere che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell'anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di detta produzione, riprenderla immediatamente.
punto 48
Inoltre, dalla sentenza Mulder II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l'illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d'invalidità dei regolamenti all'origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell'attrezzatura necessaria per detta produzione (v. in proposito le conclusioni rese dall'avvocato generale Van Gerven nella causa Mulder II, Racc. pag. I-3094, paragrafo 30).
punto 49
Il produttore che non abbia manifestato tale intenzione non può affermare di aver riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte in qualsiasi momento futuro. Pertanto, la sua posizione non sarebbe differente da quella degli operatori economici che non producevano latte e ai quali, dopo l'introduzione del regime delle quote latte nel 1984, viene impedito di iniziare tale produzione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adeguamento ai mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico, Racc. pag. 2755, punto 33, nonché sentenze Mulder I, punto 23, e von Deetzen, citata, punto 12).
punto 50
Nel caso di specie le parti non concordano sulla data d'inizio dell'impegno di non commercializzazione sottoscritto dal ricorrente né, dato che tale impegno prevedeva una durata di cinque anni, sulla data di scadenza. Il ricorrente afferma che il detto impegno ha cominciato a produrre effetti giuridici solo nel gennaio 1979, cioè sei mesi dopo l'ultima consegna di latte, avvenuta nel suo caso il 24 luglio 1978. La Commissione sostiene, dal canto suo, che il detto impegno ha avuto inizio il 24 luglio 1978, data in cui il ricorrente avrebbe effettivamente cessato la produzione di latte.
punto 51
Conseguentemente, si deve rilevare che, dal momento che l'impegno di non commercializzazione è comunque scaduto il 1o aprile 1984, prima dell'entrata in vigore del regime delle quote latte, spetta al ricorrente, secondo la giurisprudenza sopracitata, dimostrare che aveva l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla fine del suo impegno di non commercializzazione, al fine di provare il suo diritto al risarcimento.
punto 52
Tuttavia, poiché la valutazione dell'efficacia probatoria degli elementi addotti dal ricorrente a questo fine dev'essere effettuata tenendo presente il tempo di cui disponeva tra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione e la data di entrata in vigore del regime delle quote latte, è necessario individuare la data di scadenza del detto impegno.
punto 53
Ne consegue che si deve stabilire, innanzi tutto, in quale data l'impegno di non commercializzazione del ricorrente abbia cominciato a produrre i suoi effetti e, quindi, in quale data sia scaduto.
punto 54
A questo proposito si deve rilevare che l'art. 2, n. 2, ultimo punto, del regolamento n. 1078/77 precisa che «[i]l periodo di non commercializzazione ha una durata di cinque anni e inizia non oltre la fine del sesto mese successivo alla data di accettazione della domanda». Inoltre, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 167, pag. 45), «[pjrima dell'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione, l'allevatore comunica all'organismo competente la data di inizio di detto periodo; tale data è registrata nella scheda segnaletica [compilata per ogni animale contrassegnato e registrato] ».
punto 55
Infine, nella decisione di accoglimento della domanda adottata dalle autorità nazionali il 25 luglio 1978 (in prosieguo: la «decisione di accoglimento»), si precisa quanto segue: «1. Con la presente, Le accordiamo, con effetto 19 luglio 1978, dai fondi del Fondo europeo di garanzia agricola, un premio di non commercializzazione per un importo totale di DEM 70843,18. (...) 6. Il periodo di non commercializzazione (...) avrà inizio entro sei mesi a partire dall'accettazione dèlia Sua domanda, cioè il 18 gennaio 1979. Qualora diate inizio alla non commercializzazione (...) prima di quella data e ne diate regolare comunicazione, è quest'ultima data che vale».
punto 56
Il ricorrente ritiene che, non avendo effettuato una comunicazione in tal senso alle autorità nazionali, il periodo di non commercializzazione sia cominciato il 18 gennaio 1979.
punto 57
In ordine all'esistenza di una simile dichiarazione, dal fascicolo risulta che il 18 agosto 1979 le autorità nazionali hanno ricevuto un certificato proveniente dalla latteria alla quale il ricorrente vendeva latte in cui si dichiarava che quest'ultimo non consegnava più latte dal 24 luglio 1978. Risulta, del resto, dalla decisione dell'Amt für Land und Wasserwirtschaft Itzehoe (Ufficio per l'agricoltura e le acque di Itzehoe) 21 febbraio 1990, emessa in seguito a reclamo, e dalla memoria dello stesso ente 8 giugno 1990, presentata allo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, che, nella prassi, tali certificati venivano rilasciati dalle latterie su richiesta dei produttori. Tuttavia, il ricorrente nega di aver richiesto alla latteria il rilascio di tale certificato e afferma di non capire come avrebbe potuto redigerlo la latteria di propria iniziativa. Poiché gli elementi che emergono dal fascicolo in relazione all'autore di questa dichiarazione sono contraddittori e nessuna delle parti è riuscita ad allegare agli atti una copia del documento di cui si tratta, si deve concludere che è impossibile stabilire la data di scadenza dell'impegno di non commercializzazione su tale base.
punto 58
Tuttavia, il fascicolo contiene altri elementi che portano a concludere che l'impegno di non commercializzazione del ricorrente abbia cominciato a produrre effetti, contrariamente a quanto da questo sostenuto, dal 25 luglio 1978.
punto 59
Dal fascicolo risulta, in primo luogo, che il ricorrente ha interrotto la produzione di latte il 24 luglio 1978, giacché in quella data aveva venduto praticamente tutto il suo bestiame da latte, e, conseguentemente, non era più grado di produrre latte a fini commerciali.
punto 60
In secondo luogo, dal fascicolo si ricava che la data di inizio del periodo di non commercializzazione, registrata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1391/78, sulla maggior parte delle schede segnaletiche di cui all'art. 7 dello stesso regolamento, è il 20 luglio 1978. A questo proposito, il ricorrente non può affermare di ignorare l'importanza di una simile registrazione, poiché, da un lato, la decisione di accoglimento indicava le disposizioni che disciplinano il regime dei premi di non commercializzazione di cui aveva chiesto l'attribuzione e, dall'altro, tale decisione precisava espressamente che il mancato rispetto degli impegni assunti dal produttore comportava la restituzione di tutti i premi versati.
punto 61
Ne consegue che tra il 20 e il 25 luglio 1978 il ricorrente ha adottato tutte le misure necessarie per rispettare l'impegno di non commercializzazione che aveva sottoscritto.
punto 62
Inoltre, è pacifico che il 1o settembre 1978 il ricorrente ha ricevuto il pagamento della prima rata del premio di non commercializzazione, che doveva essere corrisposta solo nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione, come disposto dall'art. 4 del regolamento n. 1078/77 e come ricordato nella decisione di accoglimento.
punto 63
Per di più, il ricorrente ha dichiarato, ripetutamente e in particolare nell'atto introduttivo, di essersi impegnato a non produrre latte tra il 24 luglio 1978 e il 24 luglio 1983.
punto 64
Alla luce di tali elementi, si deve concludere che il suo impegno di non commercializzazione, che prevedeva una durata di cinque anni, è scaduto, al più tardi, il 25 luglio 1983.
punto 65
Conseguentemente, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte tra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, cioè al massimo il 25 luglio 1983, e quella di entrata in vigore del regime delle quote, il 1o aprile 1984, egli deve provare, affinché la sua domanda di risarcimento possa considerarsi fondata, di aver avuto l'intenzione di riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e di essersi trovato nell'impossibilità di farlo a causa dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84. Tale prova è tanto più necessaria in quanto tra le due date considerate sono trascorsi più di otto mesi.
punto 66
A questo proposito il ricorrente fa presente di non avere ripreso la produzione di latte in quel momento perché doveva realizzare alcuni lavori nelle stalle e, in particolare, costruire una fossa liquami, lavori per i quali aveva bisogno dell'autorizzazione di suo padre, che ha ottenuto solo più tardi. Il ricorrente produce una lettera di sua sorella a sostegno di questa versione dei fatti.
punto 67
Alla luce delle ragioni addotte dal ricorrente, non si può non constatare che la prova dell'eventuale intenzione da parte sua di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione non poggia su alcun elemento oggettivo, bensì semplicemente sulle sue stesse dichiarazioni e su quelle della sorella, benché abbia avuto a disposizione otto mesi per prendere iniziative concrete ai fini di riprendere l'attività. Anche indipendentemente da questa considerazione, si deve rilevare che le ragioni che hanno impedito al ricorrente di riprendere la produzione di latte nel 1983 e che, pertanto, hanno causato la sua esclusione dall'attribuzione delle quote latte dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 non sono legate all'impegno di non commercializzazione, ma al fatto che egli non abbia potuto mettersi d'accordo con il padre sul futuro dell'azienda.
punto 68
Di conseguenza, il danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento non può essere imputato alla normativa comunitaria.
punto 69
Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia ricevuto un'offerta di indennizzo in applicazione del regolamento n. 2187/93 non costituisce la prova che sussistano i presupposti necessari perché sorga la responsabilità della Comunità in relazione al danno lamentato nel caso di specie, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza. Infatti, come già dichiarato dal Tribunale, tale regolamento aveva natura di proposta transattiva rivolta a determinati produttori, la cui accettazione era facoltativa e costituiva un'alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia. Nel caso in cui non accettasse l'offerta, il produttore conservava il diritto di esperire un ricorso per risarcimento ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato (v. sentenza 16 aprile 1997, causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-563, punti 39-41).
punto 70
Ne consegue che il ricorrente, respingendo l'offerta che gli è stata fatta nell'ambito del regolamento n. 2187/93, è uscito dall'ambito fissato da tale regolamento. Conseguentemente, spetta a lui dimostrare che ricorrono i presupposti necessari perché sorga la responsabilità della Comunità.
punto 71
Ora, come già dichiarato al punto 67, il ricorrente non ha individuato un nesso di causalità tra il regolamento n. 857/84 e il danno lamentato. Pertanto, si deve concludere che la responsabilità della Comunità non può sorgere nei confronti del ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84, senza che sia necessario verificare se ricorrano gli altri presupposti di tale responsabilità.
punto 72
Conseguentemente, la questione della prescrizione non dev'essere più esaminata.
punto 73
Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 74
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Firme

Mengozzi Tiili Moura Ramos Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002. Il cancelliere H. Jung Il presidente P. Mengozzi

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