diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 08/03/2013 (Rv. 625715 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione d'azienda da parte del locatario - Successione nel contratto di locazione dell'immobile aziendale - Inadempimento del cedente locatario nei confronti del locatore - Rilevanza - Limiti - Valutazione.
Stato
decisa il 2013-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625715-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE

In caso di cessione d'azienda, l'acquirente succede, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, nel contratto di locazione degli immobili aziendali per effetto della comunicazione data al locatore dell'avvenuta cessione, senza che a ciò osti l'inadempienza del cedente locatario che non abbia dato luogo alla risoluzione del contratto. Tale inadempimento, peraltro, laddove abbia comportato la perdita del titolo al possesso dell'immobile per il cessionario, nei rapporti con questo è valutabile come vizio funzionale del contratto di cessione dell'azienda e non come vizio della cosa venduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)