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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 431 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-14, depositata il 1998-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:431
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24328

  • Ambiente (tutela dell')
  • Inquinamento
  • Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari
  • Lamentata depenalizzazione
  • Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi e violazione dei principi della tutela dell'ambiente e della salute
  • Questione tendente a reintrodurre figure di reato
  • Esclusiva spettanza al legislatore
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali configurano come illecito amministrativo, e non più come reato, lo scarico senza autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari proveniente da pubbliche fognature, giacché il 'petitum' tende a reintrodurre figure di reato, in analogia a quanto previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, mentre, per precetto costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene. - Cfr. sentenza n. 330/1996 e ordinanze nn. 332 e 432/1996 e n. 90/1997, che hanno dichiarato inammissibili e manifestamente inammissibili analoghe questioni. red.: S. Evangelista

Norme impugnate

  • legge 17 maggio 1995, n. 172
  • legge 10 maggio 1976, n. 319
  • art. 6, comma 2, d.l. 17 marzo 1995, n. 79
  • art. 3 d.l. 17 marzo 1995, n. 79

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bernardo Gellon, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1997), iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Udito nella di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 e pervenuta il 12 giugno 1997, il pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172; che il dubbio di legittimità costituzionale investe specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del d.-l. n. 79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento delle acque, anziché costituire reato, è punita come illecito amministrativo, con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di lire); b) l'aggiunta, disposta dall'art. 6, comma 2, del d.-l. n. 79 del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a cento milioni di lire), anziché con sanzione penale, l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione è stata negata o revocata; che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli scarichi produttivi, giacché identica negli effetti sarebbe la potenzialità inquinante degli scarichi delle pubbliche fognature; inoltre le stesse disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con il diritto alla salute (artt. 9 e 32 della Costituzione); che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale si riferisce alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi (senza autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilità) provenienti da pubbliche fognature, disciplina differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per i quali l'omessa richiesta di autorizzazione ed il superamento dei limiti di accettabilità costituiscono reato; che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, analoghe questioni di legittimità costituzionale, dirette a reintrodurre figure di reato, sono state dichiarate inammissibili (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996 e n. 90 del 1997), giacché spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene (art. 25, secondo comma, Cost.); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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