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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 23 marzo 1972, causa 85/71

Decisione
decisa il 1972-03-23
ECLI
ECLI:EU:C:1972:27

Epigrafe

Nel procedimento 85-71 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo «Hessisches Finanzgericht» di Kassel, nella causa dinanzi ad esso pendente fra E. KAMPFFMEYER, di Amburgo, e EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, di Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti n. 19/62 del Consiglio e n. 90/62 della Commissione, relative alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di cereali nei paesi terzi, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco (relatore) e. P. Pescatore, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. La causa principale verte sull'applicazione ad un caso particolare delle norme di legge tedesche che prevedono, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, la concessione della restituzione sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo. Le suddette norme sono state adottate in attuazione di alcuni regolamenti comunitari, e precisamente: del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 30), il cui art. 20, n. 2, prevede la possibilità che gli Stati membri concedano, per le esportazioni nei paesi terzi, una restituzione destinata a copensare la differenza fra i corsi praticati sul mercato mondiale e i prezzi esistenti nello Stato membro esportatore; del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 90 (GU 1962, n. 66), il quale, agli artt. 2 e 4, stabilisce quanto segue: Articolo 2 «L'ammontare della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi non può essere superiore, per ciascun prodotto, all'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabile il giorno dell'esportazione»; Articolo 4 «In deroga all'art. 2, la restituzione può essere concessa sotto forma di autorizzazione ad importare in esenzione dal prelievo una quantità dello stesso prodotto pari alla quantità esportata, a condizione che: a) l'esportazione preceda l'importazione; b) l'importazione esente da prelievo sia effettuata non oltre il termine del secondo mese che segue quello durante il quale è stata effettuata l'esportazione e durante la stessa campagna di commercializzazione». Con provvedimento n. 1-4537 dell'11 marzo 1966, la Einfuhr- und Vorratsstel-le für Getreide und Futtermittel di Francoforte (in prosieguo, «EVSt») concedeva alla ditta Kampffmeyer Una restituzione nella forma definita dall'art. 4 del regolamento n. 90/62, sopra citato: veniva cioè autorizzata l'importazione in franchigia da prelievo di 900 kg di granoturco per ogni quintale dello stesso cereale esportato in Svizzera, in Austria e in Iugoslavia; di 1000 kg di granoturco per ogni quintale dello stesso cereale esportato verso gli altri paesi di cui agli elenchi A e B, esclusi gli Stati membri della Comunità. Dopo aver inutilmente reclamato presso la EVSt, la Kampffmeyer chiedeva al Finanzgericht dell'Assia di modificare il suddetto provvedimento nel senso che anche a fronte delle esportazioni in Svizzera, in Austria e in Iugoslavia venisse autorizzata l'importazione di granoturco in franchigia da prelievo, nel rapporto 100: 100. Essa sosteneva che il decreto tedesco sulle restituzioni, il quale prevede la riduzione del tasso di conversione da 100 a 90 nel caso di esportazione nei paesi summenzionati, è in contrasto con le norme comunitarie. La EVSt assumeva invece che gli Stati membri sono tenuti unicamente a non superare i massimali delle restituzioni previsti dai regolamenti CEE, e sono quindi liberi di stabilire, qualora lo ritengano necessario, per le esportazioni in determinati paesi terzi, restituzioni più basse di quelle vigenti per le esportazioni negli altri paesi terzi. Avendo constatato che il problema controverso riguarda l'interpretazione delle norme comunitarie relative alle restituzioni per le esportazioni nei paesi terzi di cui al regolamento n. 19/62, il Finanzgericht dell'Assia ha deciso, con ordinanza 21 settembre 1971, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale: «Se gli Stati membri della CEE fossero autorizzati, ai sensi dell'art. 20 del regolamento CEE n. 19 in relazione all'art. 2 del regolamento CEE n. 90, a stabilire, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione». 2. Copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1971. La ditta Kampffmeyer (rappresentata dall'avvocato Fritz Modest, del foro di Amburgo), la «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel» (rappresentata dall'avvcocato Albrecht Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico signor Peter Gilsdorf, in qualità di agente) hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Kampffmeyer, la Einfuhr- und Vorratsstelle e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 2 febbraio 1972. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 marzo 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto

paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni della ditta Kampffmeyer

paragrafo 1
La Kampffmeyer ricorda innanzitutto le principali norme comunitarie che disciplinano la materia controversa, e in ispecie gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento della Commissione n. 90/62. Essa precisa poi che la Repubblica federale di Germania, dopo aver deciso, con decreto 24 novembre 1964, di concedere la restituzione sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo (art. 4 del suddetto regolamento),
paragrafo 2
nel 1965, col 2o provvedimento di modifica del decreto summenzionato, limitava la concessione alle esportazioni di cereali prodotti nella Repubblica federale o provenienti dalle scorte dell'EVSt; nel 1966, col 5o provvedimento di modifica, aboliva detta limitazione, ma fissava al tempo stesso tassi di restituzione diversi a seconda del paese destinatario dei prodotti esportati. Per le esportazioni in Svizzera, in Austria, in Cecoslovacchia, in Ungheria e in Iugoslavia, l'esenzione dal prelievo non veniva concessa per quantitativi pari a quelli esportati — come previsto dall'art. 4, prima parte, del regolamento 90/62 — bensì per il 90 % di questi quantitativi.
paragrafo 3
Le ragioni che hanno determinato tali modifiche consistono nella particolare situazione del mercato di taluni cereali (nella fattispecie del granoturco) nella Repubblica federale di Germania, e più precisamente nel fatto che i commercianti tedeschi del settore esportano di regola solo prodotti esteri messi in libera pratica nel territorio nazionale, ed è questo il solo modo in cui partecipano all'esportazione di cereali sul mercato mondiale.
paragrafo 4
Per l'esportazione di granoturco in Svizzera, in Austria, in Ungheria, in Cecoslovacchia e in Iugoslavia, i commercianti tedeschi incontrano una difficoltà consistente nel fatto che, normalmente, l'importazione del prodotto in Germania avviene attraverso Rotterdam o Rotterdam-Anversa o i porti tedeschi, di guisa che, dato il costo del trasporto, nelle zone meridionali od occidentali il prodotto importato non è più concorrenziale rispetto al granoturco di altri Stati membri e di altri paesi terzi. Per ovviare a questo inconveniente, taluni commercianti tedeschi preferiscono importare da questi altri Stati membri o paesi terzi il granoturco destinato alle regioni meridionali o occidentali della Repubblica federale, pagando il prelievo dovuto, per riesportarlo poi negli stessi paesi, risparmiando le spese inerenti al trasporto nord-sud nella Repubblica federale.
paragrafo 5
Viceversa, per l'importazione in Germania di granoturco a prezzo basso, proveniente dall'Italia e destinato al mercato della Germania settentrionale, gl'importatori tedeschi hanno cercato di evitare le spese inerenti al trasporto sud-nord nel territorio federale, profittando della possibilità di esportare il prodotto in questione in Svizzera e di reimportare, attraverso i porti tedeschi del Mare del Nord, granoturco americano in esenzione da prelievo.
paragrafo 6
A torto la Repubblica federale ha considerato questi negozi come operazioni «triangolari», e perciò abusive, mentre gli ambienti commerciali ritenevano naturale il fatto di fruire di tutti i vantaggi che venissero loro offerti, avvalendosi di mezzi leciti. Lo Stato, comunque, adottava in un primo momento il 2o decreto di modifica 19 agosto 1965, e in seguito il 5o decreto di modifica 3 febbraio 1966, precisamente allo scopo di impedire le suddette operazioni.
paragrafo 7
Dopo aver precisato quanto sopra, la ditta Kampffmeyer esamina quale sia la portata della disciplina comunitaria in questione. Essa non nega che il regolamento n. 90/62 abbia lasciato agli Stati membri la facoltà di stabilire se debbano essere concesse restituzioni per l'esportazione di cereali nei paesi terzi e se in tal caso, esse debbano aver luogo in contanti o sotto forma di importazioni in franchigia da prelievo.
paragrafo 8
A suo avviso, pero, una volta che uno Stato membro abbia scelto quest'ultima forma di restituzione, esso non può più fissare liberamente l'importo delle restituzioni. Nel precisare che l'importazione in franchigia dal prelievo può essere autorizzata per «una quantità dello stesso prodotto pari alla quantità esportata», l'art. 4 del suddetto regolamento fa chiaramente intendere che gli Stati membri non possono fissare tassi di restituzione inferiori al 100 %.
paragrafo 9
Questa interpretazione è conforme non solo alla lettera dell'art. 4, ma altresì allo spirito e alle finalità dell'organizzazione di mercato e delle norme relative al sistema di restituzioni, che ne fa parte integrante. Gli Stati membri, che nell'ambito del regolamento n. 19/62 erano rimasti liberi di decidere in merito alla concessione delle restituzioni e alla fissazione, entro certi limiti massimi, dell'importo delle stesse, hanno conservato il loro sovrano potere fiscale in materia di prelievi e di restituzioni, né gli organi comunitari potevano disporre del gettito spettante agli Stati stessi. Dal momento, però, che la restituzione era stata concessa sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo, e non come rimborso in contanti, non si giustifica l'applicazione di un rapporto diverso da quello previsto.
paragrafo 10
La Kampffmeyer rileva infine che l'interpretazione dell'art. 4 nel senso proposto dall'EVSt porta a conseguenze inammissibili, in quanto determina delle discriminazioni nei confronti di taluni paesi terzi. Dopo aver rilevato che la soluzione della questione controversa dipende soprattutto dalla norma di cui sopra, non già dall'art. 2 del regolamento n. 90/62 che non è decisivo nella fattispecie, essa propone che la questione deferita alla Corte venga risolta come segue:
paragrafo 11
«Gli Stati membri della CEE non erano autorizzati a stabilire, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione, qualora si fossero avvalsi della facoltà attribuita loro dall'art. 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 90, e avessero concesso la restituzione per l'esportazione di cereali sotto forma di autorizzazione ad importare gli stessi prodotti in franchigia da prelievo.»

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › B — Osservazioni della Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

paragrafo 1
La EVSt ricorda che l'applicazione nella Repubblica federale dell'art. 4 del regolamento n. 90/62 ha costituito oggetto, nel 1965 e nel 1966, di due provvedimenti di modifica (il 2o e il 5o) del decreto 24 novembre 1964, relativo alle restituzioni. Il problema che doveva essere risolto mediante queste modifiche legislative era quello di por fine ad «operazioni triangolari» realizzate da taluni commercianti, cioè di evitare deviazioni di traffico per determinati cereali, come il granoturco.
paragrafo 2
Alcuni operatori avevano infatti importato dall'Italia rilevanti quantitativi di foraggi, pagando il prelievo intracomùnitario, e li avevano quindi riesportati in paesi terzi dall'Europa meridionale che si trovavano in posizione favorevole dal punto di vista del costo del trasporto, pretendendo di fruire, per dette esportazioni, della restituzione corrispondente all'importo più elevato del prelievo extracomunitario. Questo traffico era stato incoraggiato, in particolare, dal livello dei prezzi franco frontiera vigenti a quell'epoca per le importazioni dall'Italia nella Repubblica federale, e più precisamente dalla circostanza che il prelievo intracomunitario non compensava interamente la differenza fra i prezzi dei due Stati membri.
paragrafo 3
Per ovviare a questo inconveniente, la Repubblica federale aveva rifiutato, in un primo tempo (2o decreto di modifica), di concedere la restituzione per l'esportazione di foraggi non raccolti in Germania. In un secondo momento (5o decreto di modifica), i criteri per la fissazione dei prezzi franco frontiera erano stati adeguati alla situazione concreta del mercato italiano, e quindi era stata abolita la limitazione di cui sopra. Poiché, tuttavia, per i foraggi provenienti dall'Italia continuava ad esistere una differenza di prezzo del 10 % circa, rispetto alle restituzioni concesse per l'esportazione nei paesi terzi, la Repubblica federale era stata costretta a ridurre nella stessa misura il tasso della restituzione per le esportazioni di questi prodotti esteri nei paesi terzi limitrofi, situati nell'Europa meridionale. Il provvedimento non si applicava alle esportazioni destinate a paesi terzi più lontani, in quanto la differenza di prezzo per i foraggi importati dall'Italia nella Repubblica federale non aveva in tal caso ripercussioni rilevanti.
paragrafo 4
Affrontando poi il problema controverso, la EVSt si richiama alla sentenza della Corte 27 ottobre 1971, nella causa 6-71 (Rheinmühlen contro EVSt), e osserva che, durante il periodo transitorio, l'onere fiscale relativo alla concessione delle restituzioni gravava principalmente sul bilancio degli Stati membri. Il legislatore comunitario si era perciò limitato a stabilire i presupposti strettamente necessari e le linee generali di un sistema atto a garantire la stabilità dei prezzi sui mercati degli Stati membri. Nelle norme comunitarie di attuazione del regolamento n. 19/62 veniva quindi fissato l'importo massimo delle restituzioni, al fine di evitare che un importo troppo elevato consentisse di eludere il prelievo: l'art. 2 del regolamento n. 90/62 è per l'appunto una delle norme che fissavano detto limite massimo, entro il quale gli Stati membri conservavano la facoltà di stabilire liberamente l'importo della restituzione.
paragrafo 5
La circostanza che questa venga concessa in contanti ovvero sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo non ha alcuna influenza sulla portata del principio sopra enunciato. Il rapporto previsto dall'art. 4 del regolamento n. 90/62 è anch'esso una percentuale massima, nei limiti della quale gli Stati membri erano autorizzati a stabilire tassi diversi.
paragrafo 6
Ne consegue che, all'inizio del 1966, la Repubblica federale aveva la facoltà di stabilire in via generale, nella misura del 90 % del massimo previsto dagli artt. 2 e 4 del regolamento n. 90/62, il tasso della restituzione per le esportazioni di cereali nei paesi terzi. A maggior ragione, essa aveva il diritto di fissare detto tasso ridotto per l'esportazione verso taluni paesi terzi. Le critiche formulate al riguardo dagli ambienti commerciali sono tanto più infondate, in quanto la Repubblica federale non ha mancato di tener conto dei loro interessi, sui quali avrebbe inciso maggiormente un'applicazione generale del tasso ridotto.
paragrafo 7
D'altra parte, a prescindere dalle suddette norme, il potere discrezionale lasciato agli Stati membri in questo campo è una logica conseguenza del sistema di organizzazione del mercato durante il periodo transitorio. La fissazione, da parte della Comunità, di un unico prezzo cif che servisse come base di calcolo del prelievo, (a norma dell'art. 10, nn. 2-4, del regolamento n. 19/62) era stata prevista unicamente in funzione dei prelievi, cioè dell'importazione di cereali da paesi terzi. I motivi che giustificavano la fissazione di detto prezzo erano inerenti al sistema del prelievo, basato sulla necessità di compensare le differenze esistenti fra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi di entrata.
paragrafo 8
Gli stessi motivi non esistevano invece nel caso delle restituzioni (cioè delle esportazioni), poiché a quell'epoca la restituzione non era l'esatto opposto del prelievo, né il sistema implicava logicamente l'esigenza di compensare, sia pure in parte, le differenze di prezzo.
paragrafo 9
Queste conclusioni non sono in contrasto con l'art. 7 del regolamento n. 90/62, il quale stabilisce che le indicazioni relative alle quantità per cui sono state rilasciate licenze d'importazione, alle restituzioni liquidate o prefissate, alle quantità esportate, sono comunicate «globalmente», dagli Stati membri, per le esportazioni nei paesi terzi. Da questa circostanza non si può infatti dedurre che le restituzioni per le esportazioni nei paesi terzi dovessero essere uniformi e che non fosse quindi consentita l'applicazione di tassi diversi per taluni dei suddetti paesi. La ratio dell'art. 7 è un'altra: mentre, per farsi un'idea globale dell'andamento degli scambi intracomunitari, la Commissione doveva disporre d'indicazioni particolareggiate che le permettessero di stabilire in quale misura la concessione delle restituzioni incidesse sulle esportazioni verso i singoli Stati membri, nel caso dell'esportazione verso i paesi terzi le bastava invece conoscere i quantitativi di cereali usciti dalla Comunità.
paragrafo 10
In base alle considerazioni precedenti, la EVSt propone che la questione deferita alla Corte venga risolta nel senso che il governo federale era autorizzato a stabilire, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione. Ciò era permesso, durante il periodo transitorio, dalle norme comunitarie e in particolare dall'art. 20 del regolamento n. 19/62 e dall'art. 2 del regolamento n. 90/62.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › C — Osservazioni scritte della Commissione delle CC.EE.

paragrafo 1
La Commissione rileva anzitutto che il problema da risolvere, dato che i fatti che sono all'origine della controversia hanno avuto luogo all'epoca in cui il regolamento n. 19/52 era ancora in vigore, è in sostanza quello della ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri per l'applicazione delle norme relative alle restituzioni, durante il periodo transitorio e prima dell'instaurazione della definitiva organizzazione di mercato.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › C — Osservazioni scritte della Commissione delle CC.EE. › a) Sulla questione del se i tassi di restituzione siano delle percentuali massime

paragrafo 1
Dopo aver ricordato le principali disposizioni di diritto comunitario e di diritto tedesco da applicare nella fattispecie, la Commissione esamina in primo luogo la questione — a suo avviso, preliminare — del se i tassi di restituzione fissati dai regolamenti comunitari vadano considerati o meno come percentuali massime.
paragrafo 2
Essa sostiene, in proposito, che si trattava in effetti di limiti «massimi», e fonda fra l'altro la sua tesi,
paragrafo 3
se non sul tenore letterale del regolamento di base, almeno su quello dei regolamenti d'attuazione; sulla cirostanza che, durante il periodo transitorio e fino all'instaurazione della definitiva organizzazione di mercato, il sistema di restituzione in contanti istituito dalle norme comunitarie e quello di ripartizione delle relative competenze fra la Comunità e gli Stati membri facevano sì che questi ultimi potessero decidere liberamente se, ed eventualmente per quali prodotti e per quali Stati, la disciplina comunitaria in materia di restituzioni dovesse essere applicata; sul principio sancito dalla Corte nella causa 6-71, secondo cui, durante il periodo transitorio, gli Stati membri «potevano rinunziare a corrispondere la restituzione e, a fortiori, potevano porre ulteriori condizioni per l'attribuzione della restituzione stessa» (principio in base al quale si può concludere che gli Stati membri erano autorizzati a concedere restituzioni a tassi diversi da quelli stabiliti dai regolamenti comunitari).
paragrafo 4
Questa conclusione è valida anche nel caso delle restituzioni concesse sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo, possibilità che del resto non esiste più nell'ambito della definitiva organizzazione di mercato. È vero che l'art. 4 del regolamento n. 90/62 usa termini affatto inconcludenti al riguardo, ma non si deve perdere di vista il fatto che quest'ultima forma di restituzione implica, sul piano economico, effetti equivalenti a quelli di un rimborso in contanti del prelievo in vigore per i paesi terzi. Si tratta poi di una forma di restituzione prevista specialmente per la Repubblica federale di Germania, ove era già stata applicata nell'ambito dell'organizzazione nazionale del mercato, e il cui mantenimento in vigore si dimostrava utile per motivi di bilancio.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › C — Osservazioni scritte della Commissione delle CC.EE. › b) Sulla fissazione di tassi di restituzione variabili

paragrafo 1
Secondo la Commissione, dal momento che i tassi di restituzione fissati dai regolamenti comunitari erano delle percentuali massime, gli Stati membri avevano la facoltà di stabilire, entro i limiti delle stesse, tassi diversi nei confronti dei singoli paesi terzi. Non si vede quale sia la norma che avrebbe potuto ostare a questa facoltà, visto che gli Stati membri avevano conservato, durante il periodo transitorio, competenze dirette in materia di restituzioni. Il divieto di fissare tassi variabili non si può desumere neppure dalla ratio né dagli scopi delle norme comunitarie allora vigenti, le quali miravano semplicemente:
paragrafo 2
a facilitare lo smercio delle eccedenze sul mercato mondiale, grazie al sistema delle restituzioni e tenuto conto delle pratiche seguite negli Stati membri; ad evitare, fra questi Stati, una corsa all'aumento in materia di restituzioni; a stabilire delle condizioni minime per la concessione delle restituzioni.
paragrafo 3
Considerazioni di carattere puramente economico-commerciale militavano del resto (e militano ancor oggi) a favore del sistema criticato, in quanto l'applicazione di tassi di restituzione identici nei confronti di tutti i paesi terzi non permette di tener conto delle peculiari esigenze di ciascun mercato d'esportazione. La necessità di applicare talvolta dei tassi diversi è ammessa, d'altra parte, anche da norme comunitarie relative alle definitive organizzazioni di mercato.
paragrafo 4
È vero che il legislatore comunitario ha adottato anche delle norme che consentono agli Stati membri di superare, in casi ben determinati, le percentuali massime di restituzione (cfr., per i cereali, l'art. 5 del regolamento n. 90/62 e l'art. 5 bis dello stesso testo, aggiunto col regolamento n. 163/62).
paragrafo 5
Dette norme riguardano pero unicamente il caso particolare in cui i tassi massimi si siano dimostrati insufficienti, date le particolari condizioni della domanda in determinati paesi terzi, e perciò non servono a provare che gli Stati membri non avessero, d'altra parte, la facoltà di stabilire tassi di restituzione diversi, inferiori alle percentuali massime.
paragrafo 6
La Commissione precisa di non essere al corrente dei motivi che avevano indotto la Repubblica federale di Germania a ridurre l'importo della restituzione per le esportazioni verso taluni paesi terzi. Non spettava a lei, del resto, il sindacato sulla fondatezza di tali motivi, in quanto il diritto di effettuare una riduzione del genere rientrava nella competenza delle autorità nazionali. Tuttavia, la scelta dei paesi terzi nei cui confronti era stato ridotto, nella fattispecie, il tasso della restituzione non sembra arbitraria, tenuto conto della situazione geografica di tali paesi rispetto alla Repubblica federale di Germania, e del legittimo interesse di quest' ultima ad evitare che taluni operatori commerciali potessero trarre vantaggi eccessivi da un abuso della possibilità di importare in franchigia da prelievo.
paragrafo 7
D'altra parte, non solo la Repubblica federale di Germania, ma anche altri Stati membri — come la Francia, per le esportazioni in Gran Bretagna e in Irlanda — si sono valsi della facoltà di applicare tassi di restituzione variabili a seconda del paese destinatario.
paragrafo 8
Infine, non osta a questa tesi la circostanza che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 90/62, i dati di cui alle lettere a), b) e c) del n. 1 dovevano essere comunicati, a seconda della destinazione delle esportazioni, separatamente per ciascuno Stato membro e «globalmente» per le esportazioni verso i paesi terzi.
paragrafo 9
Le indicazioni «globali» di cui trattasi avevano infatti, nel periodo in questione, valore principalmente statistico, poiché la Commissione era interessata a conoscere, per gli scambi coi paesi terzi, solo i quantitativi di cereali complessivamente esportati dalla Comunità, e il totale delle restituzioni concesse.
paragrafo 10
La Commissione propone quindi che la questione venga risolta come segue:
paragrafo 11
«Ai sensi dell'art. 20 del regolamento CEE n. 19, gli Stati membri della Comunità erano autorizzati a stabilire, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, tassi di restituzione meno elevati di quelli fissati dalle norme comunitarie».
paragrafo 12
La Commissione aggiunge che non le sembra utile, né pertinente, nella fattispecie, il riferimento all'art. 2 del regolamento n. 90/62: quest'articolo non riguarda infatti l'ipotesi delle restituzioni concesse sotto forma di autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 21 settembre 1971, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1971, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione del se gli Stati membri della Comunità fossero autorizzati, in forza del combinato disposto dell'art. 20 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 3) e dell'art. 2 del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 90 (GU 1962, n. 66), a stabilire, per l'esportazione di cereali nei paesi terzi, tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione.
punto 2
L'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19/62 stabilisce che «allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, la differenza fra detti corsi e i prezzi nello Stato membro esportatore può essere compensata da una restituzione». Secondo gli espressi termini di questa norma, gli Stati membri erano quindi liberi di non concedere alcuna restituzione, il che implica la facoltà d'imporre al riguardo condizioni supplementari, oltre a quelle previste dai regolamenti comunitari.
punto 3
Dal secondo e dal terzo punto della motivazione del regolamento n. 90/62, relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di cereali, risulta d'altra parte che le condizioni imposte per la concessione della restituzione dovevano, in primo luogo, rendere possibile l'esportazione dei suddetti prodotti verso i paesi terzi, e in secondo luogo, evitare che la concorrenza tra i produttori degli Stati membri venisse falsata sul mercato mondiale. A tal fine, il regolamento di cui sopra ha sancito il principio della limitazione dell'importo della restituzione, così da evitare — in materia — una corsa all'aumento fra gli Stati membri, senza tuttavia menomare la facoltà di ciascuno di essi di applicare, nello stabilire i tassi di restituzione, criteri più restrittivi di quelli previsti dalle norme comunitarie.
punto 4
Dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 90/62, i dati relativi alle restituzioni siano comunicati «secondo la destinazione delle esportazioni, separatamente per Stato membro, o globalmente per le esportazioni verso i paesi terzi», non si può trarre la conclusione che in quest'ultima ipotesi gli Stati membri non disponessero della facoltà di concedere la restituzione secondo rapporti diversi da quelli fissati dai regolamenti comunitari. Le comunicazioni di cui sopra avevano uno scopo puramente statistico, in quanto dovevano permettere alla Commissione di seguire l'andamento del mercato dei cereali in un periodo durante il quale venivano gradualmente attuate le disposizioni istitutive dell'organizzazione comune di mercato. In quel periodo, la Commissione era interessata a conoscere quale fosse per ciascuno Stato membro la corrente di scambi all'interno della Comunità, mentre per i paesi terzi le bastava conoscere i quantitativi globali di cereali esportati e l'importo complessivo delle restituzioni concesse.
punto 5
La facoltà, attribuita agli Stati membri, di concedere o meno le restituzioni o di subordinarne la concessione a condizioni supplementari, implicava nel periodo transitorio (durante il quale gli Stati membri conservavano le proprie competenze in materia di politica commerciale) la possibilità di concedere restituzioni diverse a seconda dei paesi terzi destinatari delle esportazioni. La questione va quindi risolta nel senso che, in forza del combinato disposto dell'art. 20 del regolamento n. 19/62 e dell'art. 2 del regolamento n. 90/62, gli Stati membri erano autorizzati a stabilire tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione, e inferiori a quelli previsti dai regolamenti comunitari.
punto 6
Risulta dall'ordinanza di rinvio che la causa nel corso della quale il giudice nazionale si è rivolto a questa Corte verte su restituzioni concesse nella forma prevista dall'art. 4 del regolamento n. 90/62. Poiché la Repubblica federale di Germania ha autorizzato l'importazione in franchigia da prelievo per un quantitativo di granoturco inferiore a quello esportato, l'attrice ha sostenuto che, a norma del suddetto art. 4, l'autorizzazione doveva essere concessa per l'importazione di un quantitativo dello stesso prodotto pari a quello esportato. Onde consentire al giudice nazionale di risolvere il problema che gli è stato sottoposto, è quindi necessario esaminare la questione da esso sottoposta a questa Corte anche alla luce dell'art. 4 del regolamento n. 90/62.
punto 7
Ai sensi di questa norma, in deroga all'art. 2 la restituzione può essere concessa sotto forma di autorizzazione ad importare, in esenzione dal prelievo, una quantità dello stesso prodotto pari alla quantità esportata, a condizione che l'esportazione preceda l'importazione, e che l'importazione esente da prelievo sia effettuata entro il secondo mese successivo a quello dell'esportazione e durante la stessa stagione.
punto 8
Dalla lettera di questo articolo risulta chiaramente che la deroga all'art. 2 riguarda unicamente la forma in cui può essere concessa la restituzione, mentre non modifica il regime generale della stessa, qual è definito dai regolamenti nn. 19/62 e 90/62. È vero che la restituzione sotto forma di importazione in franchigia da prelievo non implica — contrariamente a quella prevista dall'art. 2 — alcun versamento in contanti; entrambe le forme di restituzione perseguono tuttavia gli stessi obiettivi e portano, sul piano economico, allo stesso risultato. Nulla permette quindi di ravvisare nell'art. 4 una limitazione della facoltà, attribuita agli Stati membri dai regolamenti nn. 19/62 e 90/62, di stabilire condizioni supplementari, oltre a quelle previste dai regolamenti comunitari, per la concessione della restituzione.
punto 9
Gli Stati membri avevano quindi la facoltà di stabilire tassi di restituzione meno elevati di quelli fissati dal regolamento n. 90/62, autorizzando, a fronte delle esportazioni verso i paesi terzi, l'importazione in franchigia da prelievo di quantitativi dello stesso prodotto inferiori ai quantitativi esportati.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40 e 177, visto il regolamento del Consiglio del 4 aprile 1962, n. 19, (GU 1962, n. 30), e il regolamento della Commissione del 25 luglio 1962, n. 90, (GU 1962, n. 66), visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione deferitale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 21 settembre 1971, afferma per diritto: 1o In forza del combinato disposto dell'art. 20 del regolamento n. 19/62 e dell'art. 2 del regolamento n. 90/62, gli Stati membri erano autorizzati a stabilire tassi di restituzione variabili a seconda del paese di destinazione, e inferiori a quelli previsti dai regolamenti comunitari. 2o Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 4 del regolamento n. 90/62, gli Stati membri avevano la facoltà di stabilire tassi di restituzione meno elevati di quelli fissati nello stesso regolamento, autorizzando, a fronte delle esportazioni verso i paesi terzi, l'importazione in franchigia da prelievo di quantitativi dello stesso prodotto inferiori ai quantitativi esportati.

Firme

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher Donner Trabucchi Monaco Pescatore Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 marzo 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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