Sez. 5, Sentenza n. 546 del 16/01/2001 (Rv. 543166 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Omessa indicazione di un membro del Collegio giudicante - Conseguenze - Invalidità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Anche nel procedimento tributario la mancata indicazione, in sentenza, per errore o caso fortuito, di un componente il Collegio giudicante, non incide sulla giuridica esistenza e validità della sentenza stessa, la quale risulta solo affetta da mero errore materiale eliminabile - come tale - con il ricorso alla procedura della correzione contemplata dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)