Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 11/07/2014 (Rv. 631992 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione limitata ad una quota dell'obbligazione - Effetti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)