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Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013 (Rv. 628512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Persona giuridica - Atto di appello proposto da soggetto che si definisce procuratore speciale - Mancata produzione della relativa procura notarile - Inidoneità del mandato alle liti - Conseguenza - Inammissibilità dell'appello - Mancata eccezione della controparte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

In caso di appello proposto a nome di una persona giuridica o di un'ente (nella specie, l'INPS), deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame, per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui la stessa sia stata rilasciata, in nome e per conto dell'Istituto, da soggetto che si qualifichi come legale rappresentante, specificando di essere "procuratore" dell'appellante come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia stato prodotto, attesa l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto e di accertare che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente a quella sostanziale; né assume rilievo la mancata eccezione della parte avversaria dovendo il giudice d'appello rilevare d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)