Sez. 1, Sentenza n. 695 del 11/03/1972 (Rv. 356800 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - RIGOROSA DOCUMENTAZIONE - FINALITA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - RIGOROSA DOCUMENTAZIONE - FINALITA - CONSEGUENZE.*
La ratio degli artt 45 e 48 della legge sulla imposta di successione (RD 30 dicembre 1923 n 3270)in tema di deduzione dei debiti dall'asse ereditario ai fini tributari, va ravvisata nell'esigenza che le passivita da dedurre siano rigorosamente documentate, per evitare facili evasioni tributarie. In particolare la ragione che ha indotto il legislatore a pretendere la dichiarazione di sussistenza del debito da parte degli eredi e dei creditori corrisponde sempre alla finalita di evitare evasioni fiscali, mediante l'attribuzione di una specifica responsabilita non solo agli eredi, ma anche ai terzi creditori.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)