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Sez. 3, Sentenza n. 1098 del 03/02/1994 (Rv. 485197 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392 cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Recesso del conduttore | Gravi motivi - Nozione.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485197-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392 cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Durata - Recesso del conduttore

I gravi motivi in presenza dei quali l'art. 4 comma secondo della legge 27 luglio 1978 n. 392, indipendentemente dalla previsione contrattuale, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, rendono oltremodo gravoso per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)