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Sez. 2, Sentenza n. 10608 del 21/04/2026 (Rv. 678530-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliario direttore dei lavori - Incarico di esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione di infiltrazioni - Attività “mista” esecutiva e di accertamento - Comune finalità di attuazione di provvedimento cautelare - Criterio dell'unitarietà funzionale - Rilevanza - Conseguenze - Liquidazione a vacazioni - Principio di omnicomprensività.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678530-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Qualora all'ausiliario del giudice, nominato direttore dei lavori con incarico di esecuzione di opere necessarie all'eliminazione di infiltrazioni, che comporti lo svolgimento di un'attività mista, cioè comprendente sia prestazioni esecutive, non tabellate, che di accertamento, tutte funzionalmente finalizzate alla comune attuazione di un medesimo provvedimento cautelare, tale incarico va considerato unitario, con conseguente applicazione del criterio di liquidazione a vacazioni anche per le attività di accertamento, in ragione dei principi di unitarietà funzionale e di omnicomprensività degli onorari ove le diverse attività non siano riconducibili a incarichi autonomi e distinti.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 54 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 275, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)