diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 133 del 1990

Decisione
decisa il 1990-03-07, depositata il 1990-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:133
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15158

  • Aborto e interruzione volontaria della gravidanza
  • Giudice tutelare territorialmente competente
  • Identificazione in quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria scelta dalla donna
  • Conseguente possibilità che il giudice competente non sia quello del luogo di residenza della stessa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 463/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1989 dal Pretore-giudice tutelare di Lecco nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pesenti Rossi Cristina, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore-giudice tutelare di Lecco, con ordinanza emessa il 1° agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione, dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194, in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede che il giudice tutelare territorialmente competente debba identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria; che secondo il giudice a quo la norma denunziata consente che la donna si rivolga a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al "giudice naturale" ex art. 25, primo comma della Costituzione, che è prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove la minore risiede;
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 463 del 1988;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978 n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Lecco, con ordinanza 1° agosto 1989 in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. Il direttore di cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze