Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 20/01/1983 Ud. (dep. 07/04/1983) Rv. 158298 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è riservata al giudice di merito come oggetto di una facoltà discrezionale che deve essere usata o non usata in base ad un apprezzamento complessivo di tutte le caratteristiche obiettive e subiettive del reato. Pertanto, ove il giudice abbia dato ragione dell'uso o del mancato uso di siffatta facoltà, senza cadere in incongruenze rispetto ai canoni della comune logica e senza appoggiarsi ad erronei concetti giuridici nella valutazione degli elementi che lo hanno determinato in un senso o nell'altro, ogni censura si esaurisce in una critica dei relativi apprezzamenti e, come tale, non può essere presa in considerazione in Sede di controllo di legittimità. (V mass n 152039; (V mass n 151815; (V mass n 150819).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)