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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 (Rv. 651028 - 03)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO | Istanza di ammissione di una prova - Ordinanza di rigetto - Regime anteriore alla l. n. 353 del 1990 - Mancata proposizione del reclamo - Successivo controllo del collegio sull'ordinanza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651028-03

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)