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Sez. 1, Sentenza n. 3916 del 01/04/1992 (Rv. 476496 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Trasferimento di un immobile in favore dell'aggiudicatario - Reclamo avverso il relativo decreto - Decisione del Tribunale - Natura - Impugnazione ex art. 111 Cost. a mezzo ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476496-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere

In tema di operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare, mentre il decreto col quale il giudice delegato dispone il trasferimento di un immobile in favore dell'aggiudicatario ha natura non decisoria, ma esecutiva, deve riconoscersi natura decisoria al decreto del tribunale che decide sul reclamo (equiparabile alla pronuncia, in sede di esecuzione individuale, sull'opposizione agli atti esecutivi). Contro il suddetto decreto del tribunale, pertanto, è ammesso il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)