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Sez. 3 - , Sentenza n. 7898 del 30/03/2018 (Rv. 648309 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Comunicazione dell'atto - Imperfetta ottemperanza al disposto dell'art. 45, comma 1, disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Condizioni - Oneri gravanti sul destinatario.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648309-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la nullità della comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)