Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 30/10/1986 (Rv. 448568 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 20 AGOSTO 1976 N. 28 - DESTINATARIO DELLA SANZIONE - QUALITÀ DI ORGANO O RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA - EFFETTI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 20 AGOSTO 1976 N. 28 - DESTINATARIO DELLA SANZIONE - QUALITÀ DI ORGANO O RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA - EFFETTI.*
Per le infrazioni amministrative, di cui alla legge regione Lombardia 20 agosto 1976 n. 28, opera il principio, poi introdotto anche dalla legge statale 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale l'autore della violazione, e quindi il diretto destinatario della ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo, o comunque rappresentante, di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine dell'eventuale responsabilità solidale - in via sussidiaria - di quest'ultima nella relativa obbligazione (art. 7 della legge regionale ed art. 6 della legge statale).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 20/08/1976 num. 28 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)