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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 336 del 1991

Decisione
decisa il 1991-07-10, depositata il 1991-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:336
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17515

  • Reati tributari
  • Detenzione di stampati per la compilazione delle ricevute fiscali senza aver provveduto alle relative annotazioni
  • Omessa previsione, per tale violazione, della possibilità di sanarla in via amministrativa così come previsto per altre categorie di violazioni
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per non essere stato convertito in legge nei termini l'impugnato d.l. 14 gennaio 1991, n. 7. Nello stesso senso v. da ultimo ord. nn.75/90 e 84/90.

Norme impugnate

  • art. 8 d.l. 14 gennaio 1991, n. 7

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la possibilità di sanare in via amministrativa le violazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso; che tale impossibilità, impedendo di considerare depenalizzata la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi depenalizzati, ma per i quali è invece espressamente prevista la sanatoria in via amministrativa; che non si è costituita la parte, ma ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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