Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Testo vigente
Art. 40 Aspettativa per servizio militare
1. Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
2. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
3. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 41 Aspettativa per motivi di famiglia
1. Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente.
2. Esso continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia concessa.
3. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
4. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
5. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini dell'anzianita', della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 42 Aspettativa per infermita'
1. Decorso il periodo di congedo straordinario per infermita', l'aspettativa e' disposta di ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
2. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
3. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposto; essa non puo' potrarsi per piu' di diciotto mesi.
4. L'amministrazione, puo', in ogni momento, procedere agli accertamenti sanitari e, qualora sia accertato che lo stato di salute lo consenta, il dipendente viene invitato a riprendere servizio.
5. Al termine dell'aspettativa, l'amministrazione deve disporre gli opportuni accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata
idoneita' fisica del dipendente prima della riammissione in servizio.
6. Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti
senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari disposti e debitamente notificati dall'amministrazione prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo l'aspettativa, e' dichiarato decaduto.
Art. 43 Denuncia dell'infermita'
1. La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un certificato medico nel quale devono essere specificate la infermita' e la presumibile durata di questa.
2. Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni.
3. Durante l'aspettativa per infermita' il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
4. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
6. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresi' a carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato.
7. L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi.
8. L'equo indennizzo e' ridotto della meta' se il dipendente consegua anche la pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
9. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
10. Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sara' sottoposto ad accertamenti sanitari.
11. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato.
12. Nulla puo' essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
13. Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio e' tenuto a curarsi e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione medica per essere sottoposto ad accertamenti.
14. Un'infermita' o lesione non puo' essere riconosciuta come contratta in servizio e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non e' stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, e' nominato dall'amministrazione.
15. Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermita', il dipendente deve indicare specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose.
16. L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e che dette infermita' siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica.
17. L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio; nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermita'.
18. La commissione medica deve altresi' dichiarare se, a suo giudizio, l'infermita' di cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonche' ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
19. Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento della incapacita' professionale.
20. Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata.
21. Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte della commissione medica di prima istanza.
22. Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per l'eventuale concessione della pensione privilegiata.
23. In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza da causa di servizio e per il grado di invalidita', nonche' i relativi indennizzi, sono di competenza dell'istituto assicuratore.
Art. 44 Aspettativa per motivi di studio
1. Il dipendente, a domanda, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.
2. Il dipendente e' tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
3. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, e' computato per intero ai fini della anzianita' di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 45 Aspettativa per elezioni a cariche pubbliche
1. Per il personale sanitario medico si applicano le norme che regolano il collocamento in aspettativa per elezioni a cariche pubbliche dei professori universitari.
2. Per il restante personale si applicano le disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato.
Art. 46 Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso
1. Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, al personale e' concesso un periodo di aspettativa senza assegni non superiore a dodici mesi.
Art. 47 Diritto alla attivita' libero-professionale per alcune categorie del personale ospedaliero
1. Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessita' terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati.
2. Tale esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al di fuori dell'orario ordinario.
3. A tal fine tutti gli enti ospedalieri predisporranno, entro il termine previsto dall'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sale separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, possono esercitare la loro attivita' professionale.
4. Il tariffario per le prestazioni sanitarie deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari.
5. La deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le suddette prestazioni, che deve prendere come base la tariffa minima nazionale adeguandola alle piu' qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire che una quota parte degli introiti sia devoluta all'ente.
6. Per qualunque attivita' libero-professionale effettuata nell'ambito ospedaliero il compenso sanitario non puo' essere forfettizzato.
7. Qualora l'amministrazione intenda convenzionarsi con enti mutualistici, assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad infermi da essi assistiti, il tariffario delle prestazioni e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari.
8. I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti nei tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma.
9. Il tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del paziente o dei suoi familiari a cura dell'ente e deve essere al paziente o familiari rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato.
10. Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie nello sviluppo della attivita' libero-professionale, come pure i ricoveri a fini diagnostici e terapeutici che ad essa si riferiscono devono essere richieste nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi servizi.
11. Quando la prestazione libero-professionale comporti una attivita' di gruppo, i componenti di questo partecipano al compenso nella proporzione stabilita sulla base di accordi collettivi o, in mancanza di tali accordi, dall'amministrazione dell'ente, sentito il consiglio dei sanitari e le associazioni sindacali interessate.
12. I sanitari con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorita' per l'esercizio dell'attivita' professionale nell'ambito dell'ospedale.
13. Per il personale sanitario a tempo definito sono consentite le attivita' specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti assistenziali e l'assunzione di incarichi di insegnamento universitario con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento di detti incarichi, sempreche' compatibili con gli orari di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego.
14. I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario.
15. Per la predetta attivita' ai sanitari di cui al precedente comma puo' essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito per la stessa attivita' ai docenti universitari.
Art. 48 Comando per perfezionamento professionale
1. Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca, di ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di tecniche particolari, puo' disporre il comando di un dipendente disposto ad accettare l'incarico.
2. In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e delle indennita', spetta un compenso speciale di studio; proporzionato alle spese che egli dovra' contrarre.
Capo III. Diritti sindacali
Art. 49 Aspettativa per motivi sindacali
1. I dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio o frazione superiore a 3.000. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente su base ospedaliera regionale.
3. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvedono, entro il primo trimestre di ogni quadriennio, le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di intesa con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
Art. 50 Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
2. Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali i' titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese o di rappresentanza.
3. I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
4. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico sindacale.
Art. 51 Permessi per motivi sindacali
1. I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere piu' rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attivita' sindacali.
2. Il responsabile regionale o provinciale non puo', in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese.
3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.
Art. 52 Locali per attivita' sindacali
1. Nelle sedi ospedaliere e' concesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale ospedaliero l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione dei giornali murali, notiziari, circolari, manifesti od altri scritti e stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa o contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. E' altresi' concesso l'uso gratuito di un locale da adibire ad attivita' sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni ospedaliere di intesa con le organizzazioni sindacali.
Art. 53 Delega per la riscossione di contributi sindacali
1. I dipendenti ospedalieri hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare con le organizzazioni medesime.
Art. 54 Commissione interna
1. In ogni ente e' eletta da tutto il personale una commissione interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare svolgimento dell'attivita' ospedaliera.
2. Alla commissione interna spetta inoltre:
1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi;
2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio;
3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri;
4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i propri componenti per il loro miglior funzionamento.
Titolo III. Relazione informativa - commissione consultiva - stato matricolare
Art. 55 Relazione informativa
1. A richiesta dell'amministrazione, ove occorra, e per prescrizione di legge o regolamento, il sovraintendente o direttore sanitario ed il direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a compilare una relazione informativa sui dipendenti stessi nell'ultimo biennio anche in base alle risultanze del fascicolo personale.
2. Ogni relazione informativa deve essere portata a conoscenza del dipendente, il quale puo' ricorrere al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
Art. 56 Commissione consultiva
1. Gli ordinamenti interni ospedalieri devono prevedere l'istituzione di una commissione consultiva che deve esser sentita in materia di promozioni, decadenza, dispensa, incompatibilita', esonero dal servizio, riabilitazione, riammissione in servizio, trasferimenti.
2. La composizione della predetta commissione deve comprendere rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 57 Stato matricolare
1. L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un fascicolo personale e uno stato matricolare.
2. Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'.
3. Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere:
1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
2) le relazioni informative;
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, attivita' scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente;
4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze;
5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra o di
lavoro o ad invalidita' o infermita' contratta per causa di servizio;6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di
sospensione per effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i provvedimenti di riabilitazione;7) gli atti relativi a giudizi di responsabilita';
8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza;
9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente.
4. Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci.
5. Nello stato matricolare devono essere indicati:
a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche;
b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, congedi, aspettative.
6. Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni.
7. L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione che deve limitarsi a' precisare la disposizione in base alla quale viene disposta la eliminazione.
8. Nella detta determinazione, l'atto e documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare se l'atto o documento e' in questo menzionato.
9. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente dell'ente, che stabilisce a quale autorita' o ufficio gli atti stessi devono essere comunicati o dati in visione.
10. Il dipendente puo' chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli atti del fascicolo personale e puo' ottenere altresi' che gli siano rilasciati a sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia diritto.
11. Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonche' sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore amministrativo.
12. Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.
Art. 58 Provvedimenti e procedimenti disciplinari
1. I regolamenti interni degli enti ospedalieri devono contenere specifiche norme riguardanti le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni, l'intero procedimento disciplinare in stretta analogia con quelle esistenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 59 Commissione di disciplina
1. La commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, e' composta come segue:
1) il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente;
2) tre membri designati dal consiglio di amministrazione;
3) tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate.
Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato.
Titolo IV. Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego
Art. 60 Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego
1. La cessazione del rapporto d'impiego avviene:
a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda;
b) per dimissioni volontarie;
c) per decadenza;
d) per dispensa.
a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda. Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:
1) al compimento del 65° anno di eta' per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa;
2) al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale.
b) Dimissioni volontarie.
Il personale puo', in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni; dalla data di presentazione delle dimissioni, e puo' essere altresi' sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in antecedenza presentato rapporto che comporti un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.
In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.c) Decadenza.
Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente previsti dalla legge per gli impiegati civili dallo Stato.d) Dispensa dal servizio. La dispensa dal servizio del personale da parte della amministrazione dell'ente ospedaliero e' adottata:
1) quando sia stata accertata l'invalidita' permanente del dipendente a prestare servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente.
Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermita', il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio, e' dispensato dal servizio stesso.
2. La dispensa dal servizio per motivi di salute puo' essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermita' a domanda del dipendente.
3. Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso e' adottato previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.
4. Il collegio medico e' composto da tre membri, di cui uno nominato dall'amministrazione ospedaliera, uno designato dall'interessato ed uno, scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente.
5. In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'ordine professionale competente. I membri del collegio medico non devono appartenere all'ente ospedaliero che ha promosso l'accertamento.
6. Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, il medico provinciale provvede d'ufficio.
7. L'onorario di tutti i componenti il collegio medico e' a carico dell'amministrazione dell'ente ospedaliero.
8. Qualora da una relazione informativa di cui all'art. 55 risulti un persistente insufficiente rendimento del dipendente, il presidente dell'ente, sentiti i direttori amministrativi e sanitari e la commissione consultiva, sottopone il caso al consiglio di amministrazione per il provvedimento di dispensa.
9. La decisione del consiglio, qualunque sia, viene notificata all'interessato, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare, ove ereda, le proprie osservazioni.
10. Il dipendente puo' chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione dell'ente.
11. La dispensa e' disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata nel merito.
12. E' fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennita' di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
13. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la dispensa per incapacita' professionale.
14. La proposta di dispensa viene presentata al consiglio di amministrazione:
1) dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il sovraintendente sanitario e, ove questi non e' previsto nell'organico, per il direttore sanitario;
2) dal sovraintendente sanitario, ed in mancanza di questi dal direttore sanitario, o dal direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale dipendente, su relazione
scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente stesso.
15. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere
notificata dall'amministrazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
16. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta stessa e di presentare, ove ereda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.
17. Qualora l'amministrazione ospedaliera non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per un giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'amministrazione, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nella persona del medico provinciale. I membri della commissione devono essere di qualifica almeno uguale a quella del giudicando.
18. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri.
19. La commissione nella prima riunione puo' proporre la sospensione cautelare quando risultino motivi urgenti.
20. La commissione deve avere ampia liberta' di indagine e possibilita' di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.
21. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.
22. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.