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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3154 del 17/02/2015 (Rv. 634631 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Comunicazione al contribuente all'esito del controllo ex art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634631-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all'anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, salvo che da quest'ultimo non emerga l'esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)