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Sez. 5, Sentenza n. 14018 del 15/06/2007 (Rv. 599297 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI | Obbligo di bollatura del libro giornale - Soppressione dell'obbligo ad opera dell'art. 8 legge 383 del 2001 - Irretroattività - Conseguenze - Violazioni anteriormente commesse - Rilevanza ai fini dell'accertamento sintetico - Persistenza.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599297-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall'art. 2215 cod. civ., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2215, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)