Sez. L, Sentenza n. 2374 del 18/05/1989 (Rv. 462791 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DI UNO DEI CONTITOLARI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - USCITA DAL GRUPPO DI UNO DEI CONTITOLARI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CRITERI.*
In tema di pensione ai superstiti (di riversibilità od indiretta), a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale, nella disciplina della legge 21 luglio 1965 n. 903, la riliquidazione della pensione medesima, qualora sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi (nella specie, del figlio, per morte del medesimo), deve essere operata - nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 22 della citata legge - mediante detrazione della quota del contitolare escluso dal diritto dalla pensione originariamente goduta dal "dante causa" o al medesimo spettante, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del "dante causa", gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi via via intervenuti medio tempore. (Conf 7145/87, mass n 455322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)