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Sez. L, Sentenza n. 5905 del 19/11/1984 (Rv. 437570 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RAPPORTO DELLE NUOVE MANSIONI - RILEVANZA - RIFERIMENTO AL MAGGIORE O MINORE POTERE GERARCHICO RISERVATO AL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437570-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RAPPORTO DELLE NUOVE MANSIONI - RILEVANZA - RIFERIMENTO AL MAGGIORE O MINORE POTERE GERARCHICO RISERVATO AL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*

I limiti che l'art. 2103 cod. civ. - nel testo modificato dallo art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - pone allo ius variandi del datore di lavoro, implicano il diritto del lavoratore di non vedersi attribuire mansioni inferiori a quelle di assunzione o a quelle proprie della categoria superiore successivamente raggiunta o alle ultime effettivamente svolte, dovendosi a tal fine operare il necessario raffronto delle nuove mansioni con quelle di provenienza secondo la scala delle qualifiche e categorie cui il contratto collettivo collega le mansioni stesse e non già con riferimento al maggior e minore potere gerarchico riservato al dipendente, poiché questo può variare per effetto della introduzione di innovazioni tecnologiche, di un più razionale assetto organizzativo o per sopravvenute modificazioni nella classificazione del personale da parte della contrattazione collettiva, con la conseguente attribuzione a taluno dei dipendenti di una posizione preminente rispetto ad altri, senza che ciò possa essere - di per sè stesso - valutato come declassamento di questi ultimi e quindi come violazione dei limiti suddetti. (V 3651/82, mass n 421621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)