Sez. L, Sentenza n. 11828 del 27/05/2014 (Rv. 631057 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Specificità dei motivi di appello - Censurabilità in cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
La valutazione dell'osservanza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche di cui al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 - non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell'ambito degli "errores in procedendo", mediante interpretazione autonoma dell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)