Sez. U, Ordinanza n. 3150 del 03/03/2003 (Rv. 560813 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione popolare promossa dal cittadino elettore nei confronti di amministratori comunali - Richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento, in favore del comune, del danno economico subito dall'ente a causa del loro illegittimo comportamento - Danno erariale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In ipotesi di azione popolare promossa dal cittadino elettore, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (modificato dall'art. 4, comma primo, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e poi trasfuso nell'art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - il quale attribuisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio ogni azione e ricorso spettante al comune, con il solo limite costituito dall'esistenza di un'azione che il comune abbia esercitato in proprio, - qualora venga richiesta la condanna al risarcimento del danno economico subito dal comune a causa del comportamento illegittimo dei suoi amministratori, si verte in tema di danno erariale, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale spetta anche di decidere in ordine alla legittimazione del cittadino elettore ad esercitare l'azione di responsabilità di cui è titolare il procuratore presso la Corte medesima.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)