Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Testo in vigore al
Art. 11
1. Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e' assicurato per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
2. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita certificazione - firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalita' relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.
3. Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.
Art. 11-bis
1. I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.
2. Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.
Art. 12
1. Gli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi. .
2. Per l'esercizio 1978, i comuni e le province deficitari per l'esercizio 1977 dovranno aver riguardo al bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952.
Art. 13
1. I tesorieri degli enti locali se debitori sono obbligati a versare alla cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, all'atto della riscossione delle bimestralita' di cui al precedente art. 9, una somma pari ad un sesto dello ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno precedente a carico dell'ente, e ad estinguere poi completamente i ruoli dell'anno di competenza, in occasione della riscossione della bimestralita' immediatamente successiva alla scadenza dei ruoli stessi, qualora l'ente, nel frattempo, non vi abbia gia' provveduto, come di regola, o non ne sia stato effettuato il recupero nei modi di legge.
Art. 14
1. Per l'anno 1978 e' istituita un'addizionale ai tributi di competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:3
2. Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle province e da questi riscosse con le stesse modalita' dei relativi tributi.
3. I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo servizio. L'aumento non puo' in ogni caso superare il 100 per cento degli importi previsti nelle tariffe gia' deliberate.2
4. Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1 gennaio 1979 nei limiti massimi di un ulteriore cento per cento delle tariffe in vigore nel 1977.2
5. Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si applicano con decorrenza dal 1 aprile 1978; le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonche' l'aumento di cui al terzo comma si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1978.
6. Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31 dicembre 1974.
7. L'aumento non potra' essere inferiore al 20 e superiore al 100 per cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1 aprile 1978.
8. Per le tariffe relative ad entrate soggette alle disposizioni sui prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito e' subordinato all'espletamento delle relative procedure per la preventiva autorizzazione.
9. Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.2
Art. 15
1. Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in vigore della riforma della municipalizzazione, e' sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.
2. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o societa' esistenti, nonche' per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di societa' pubbliche.
3. Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.
4. Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31 dicembre 1977.
Art. 16
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.43
Art. 17
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1978 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 18
1. Per l'anno 1978 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate rispettivamente del 35 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977.
2. Per le camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se piu' favorevole, con le entrate riscosse nel 1973 in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.
3. A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
4. Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.
5. Per l'anno 1978 le camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.
Art. 19
1. Per l'anno 1978 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 20 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata, per la regione Sardegna, con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' di quanto disposto dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 19-bis
1. Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.
2. Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.
3. Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 19-ter
1. Per eventuali necessita' di cassa connesse all'attivita' creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.
Art. 20
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede, quanto a lire 1.250 miliardi mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 6.825 miliardi mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario.
2. Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure da emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Per tali certificati di credito e' data facolta' di applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.
3. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
MORLINO - COSSIGA -
PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 48