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Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Testo in vigore al

Capo I. Requisizione e sue varie forme - disposizioni generali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1 Autorita' alle quali e' demandata la requisizione

1. La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, e' demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

2. Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale.

3. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

4. Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la, rispettiva competenza.

5. La ratifica e' effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.

Art. 2 Requisizione di unita', per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie

1. Il Ministero della marina ha precedenza sul Ministero delle comunicazioni per la requisizione dei naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.

2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione e' stata eseguita, il Ministero della marina ne da' notizia al Ministero delle comunicazioni Se la nave da requisire e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione e' disposta dal Ministero della marina, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle comunicazioni.

3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprieta' privata in uso delle Amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione e' disposta previa intesa con l'Amministrazione interessata.

Art. 3 Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni

1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.

3. Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 4 Determinazione delle indennita'

1. Presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione indicati nel precedente articolo 3, determinera', sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di cui all'art. 29, nel caso di requisizione per acquisto, e le quote componenti la parte A di cui all'art. 30, nel caso di requisizione per impiego temporaneo.

2. Anche quando le varie amministrazioni dello Stato debbono procedere al noleggio di navi o galleggianti, possono rivolgersi al predetto ufficio per le indicazioni di cui sopra per opportuna norma nella trattazione del nolo.

Art. 5 Specie della requisizione

1. La requisizione puo' avere per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.

2. La requisizione puo' essere fatta per acquisto quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'Amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.

Art. 6 Trasporto obbligatorio

1. Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

2. L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7 Precedenza dei trasporti per conto dello Stato

1. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.

Art. 8 Ordine di requisizione

1. L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'art. 6 e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato il capitano o guardiano, esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

2. Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'Autorita' competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

3. Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.

4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sara' loro stabilito).

Art. 9 Unita' esenti dalla requisizione. Non sono soggetti a requisizione:

1. a) le navi ed i galleggianti appartenenti alle Case delle LL.MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle LL.AA. i Reali Principi;

  1. b) i galleggianti appartenenti:

    1. 1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;

    2. 2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita';

    3. 3°) a stranieri che, in virtu' di accordi Internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.

2. Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Art. 10 Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita

1. Su tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti per impiego temporaneo il ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento che crede del caso, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, ed al pagamento della indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

2. Qualora i lavori di ripristino remigano affidati all'armaiolo e o al proprietario, verra', precisato il tempo occorrente tra il ripristino e la relativa indennita' sara' aggiunta alla somma definita per effettuare il ripristino stesso.

Art. 11 Documenti. - Verbali

1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della, requisizione sono tatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni del capo V.

Art. 12 Consegna dell'unita' requisita

1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'Amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'Amministrazione puo' richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.

2. Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'Amministrazione nelle condizioni di navigabilita' ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

4. Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'Amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.

5. E' in facolta' dei Ministeri interessati di procedere alla requisizione per acquisto di navi o galleggianti requisiti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni previste nel 2° e 3° comma del presente articolo nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare della indennita' ad essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

6. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso di requisizione.3