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Sez. L, Sentenza n. 4337 del 18/04/1995 (Rv. 491851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione delle garanzie ex art. 7 st. lav. - Illegittimità - Conseguenze nelle diverse discipline - Tutela reale, tutela obbligatoria, libera recedibilità - Rilevanza rispettiva.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentale previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non è nullo ma illegittimo e le conseguenze di tale illegittimità sono le stesse della mancanza della giusta causa e (ove rilevante) del giustificato motivo (realizzandosi così una piena parificazione tra vizio sostanziale e vizio formale), in ciascuna delle diverse discipline dei licenziamenti, concernenti, rispettivamente: l'area di operatività dell'art. 18 legge 300/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 108/1990, e della relativa reintegrazione nel posto di lavoro; l'area della tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604/1990, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990; la residua area di libera recedibilità di cui all'art. 4 della stessa legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)