Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 367 del 1995
Massime (2)
Massima n. 21570
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova in casi particolari (nella specie, di persona tossicodipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma di recupero)
- Automaticità della scarcerazione del detenuto richiedente la misura da parte del pubblico ministero in presenza dei soli requisiti formali
- Non assoggettabilità della persona scarcerata né all'esecuzione della pena detentiva né a quella inerente alla misura alternativa sino a che il tribunale di sorveglianza non abbia provveduto sulla richiesta di affidamento
- Ragionevolezza di tale previsione in relazione alla finalità di incentivazione della scelta terapeutica e del superamento dello stato di tossicodipendenza
- Arbitrarietà del collegamento, presupposto dal giudice 'a quo', tra finalità della pena e necessità di una sua continuativa esecuzione
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalità della pena, poiché questa non postula necessariamente la continuatività della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti
Norme impugnate
- art. 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Parametri
- art. 27 Cost.
Massima n. 21571
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Eccezione di inammissibilità per difetto di competenza del giudice 'a quo' (nella specie, del giudice dell'esecuzione investito di incidente avverso il diniego di scarcerazione da parte del pubblico ministero di detenuto tossicodipendente che aveva fatto richiesta di affidamento in prova nei casi particolari previsti dall'art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario)
- Ritenuta insussistenza, in ogni caso, di un macroscopico difetto di competenza del giudice 'a quo' che solo potrebbe condurre all'inammissibilità della questione
- Rigetto della eccezione.
Leggi la massima
La proponibilità dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di diniego della scarcerazione adottato dal pubblico ministero a seguito di richiesta avanzata da detenuto tossicodipendente o alcooldipendente ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, ancorché non espressamente prevista dalla legge, è ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si è occupata dell'argomento ed è stata anche ammessa dalla Corte di cassazione in talune recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliono tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice 'a quo' che solo potrebbe rilevare in sede di giudizio di costituzionalità ai fini della verifica di ammissibilità. Va pertanto respinta la relativa eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato. - V. massima A. V., sul principio, S. n. 263/1994; O. nn. 349/1993, 120/1993. red.: G. Conti
Norme impugnate
- art. 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Prato nel procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione avverso il decreto del p.m. che aveva respinto una richiesta di scarcerazione, avanzata da un tossicodipendente detenuto in espiazione di pena, ai sensi dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), il Tribunale di Prato adito - premesso che il riferito provvedimento risultava effettivamente in contrasto con il citato art. 47- bis che attribuisce al p.m. (od al Pretore) solo una verifica formale delle condizioni di ammissibilità dell'affidamento, cui deve conseguire l'immediata scarcerazione del richiedente, e non anche una valutazione di merito sulla fondatezza della domanda riservata al successivo esame del Tribunale di sorveglianza quale giudice della rieducazione - ha conseguentemente sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1995, questione di legittimità del predetto art. 47- bis in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell'affidamento in prova di soggetti tossico-alcooldipendenti già sottoposti ad espiazione di pena - come articolata dalla norma denunciata attraverso la riferita duplicità di fasi ed il previsto "automatismo della scarcerazione" in dipendenza del mero riscontro di ammissibilità dell'istanza - risulterebbe potenzialmente lesiva degli effetti afflittivi e rieducativi della pena, comportando una "sospensione necessaria (non condizionata da alcuna valutazione di merito né da parte del p.m. né da parte del Tribunale di sorveglianza) della esecuzione della pena, non sostituita immediatamente da alcuna misura alternativa". Dal che appunto la prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della impugnativa per incompetenza del giudice a quo ad emettere il provvedimento di scarcerazione in oggetto;
punto 2
Considerato che deve respingersi la riferita eccezione dell'Avvocatura;
che, infatti, la proponibilità dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento del p.m. adottato ai sensi del citato art. 47- bis - ancorché non espressamente prevista dalla legge - è ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si è occupata dell'argomento ed è stata anche ammessa dalla Cassazione in taluni recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliano tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice a quo che solo potrebbe rilevare, in questa sede, ai fini della verifica di ammissibilità (cfr. sentenza n. 263 del 1994; ordinanze n. 349 del 1993; n. 120 del 1993);
che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;
che, infatti - nel quadro della peculiare forma di affidamento in esame, conformata alla singolarità della situazione dei suoi destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta correlativamente differenziata dell'ordinamento penale - l'automatismo della scarcerazione, che si censura, risponde invece a ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica che il legislatore (anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente) espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, in prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza;
che è, peraltro, comunque arbitrario il collegamento presupposto dal Tribunale rimettente tra finalità rieducative della sanzione e necessità di una sua continuativa applicazione;
che, pertanto, la temporanea interruzione della pena (in attesa, come nella specie, della sua sostituzione con la misura alternativa o di una sua riconferma) non potrebbe, in ogni caso, di per sé violare - come a torto quindi si ipotizza - l'art. 27 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze