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Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 17/05/1973 (Rv. 364108 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - ACCESSORI - PARTI ACCESSORIE O PRINCIPALI DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INTERCAPEDINE - OGGETTIVA IDONEITA DELL'EDIFICIO A DETERMINARLA - RILEVANZA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO IN ORDINE ALLA PARTE ACCESSORIA - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364108-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - ACCESSORI - PARTI ACCESSORIE O PRINCIPALI DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INTERCAPEDINE - OGGETTIVA IDONEITA DELL'EDIFICIO A DETERMINARLA - RILEVANZA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO IN ORDINE ALLA PARTE ACCESSORIA - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Ai fini dell'osservanza delle distanze fra le costruzioni, e irrilevante la distinzione fra parti principali dell'edificio e parti accessorie aventi soltanto una funzione complementare o ornamentale, giacche - dovendo l'identificazione degli elementi costruttivi, da tenere presenti per il computo delle distanze, essere effettuata in stretta aderenza alla ratio della norma - il criterio direttivo e dato non gia dal carattere principale o accessorio dell'opera, ma esclusivamente dalla oggettiva idoneita dell'elemento costruttivo a determinare - per la sua struttura, entita e ubicazione - intercapedini che siano fonte di danno o di pericolo. L'indagine sulla entita, sulla funzione e sullo sviluppo della parte accessoria - istituzionalmente demandata al giudice del merito - non si pone, in tal caso, in contrasto con il principio secondo cui le distanze legali debbono essere osservate anche se in concreto non esiste un effettivo danno o pericolo, in quanto l'accertamento della concreta dannosita o pericolosita dell'opera viene compiuto al fine esclusivo di stabilire se essa presenti le caratteristiche necessarie per poterla qualificare come costruzione nel significato che tale termine assume in subiecta materia, e non gia per decidere se un'opera, qualificabile come costruzione, sia soggetta o meno all'osservanza della distanza. (V 2168/68, mass n 334350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)