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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10031 del 14/04/2023 (Rv. 667497 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Divorzio congiunto - Accordo per la corresponsione di assegno vita natural durante dall’ex coniuge all’altro a fronte di cessione di quote societarie da questo al primo - Possibilità di sua revisione - Esclusione - Ragioni - Natura di rendita vitalizia e non di assegno divorzile.
Stato
decisa il 2023-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667497-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)