Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 134 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10332
- Sanità pubblica
- Trattamenti sanitari obbligatori
- Vaccinazione antipoliomielitica
- Manifesta inammissibilita della questione.
- Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1, 3.
- Cost., art. 32.
Leggi la massima
Considerazioni di carattere metagiuridico, contenute nella ordinanza di rimessione, non sono idonee a precisare i profili della questione di legittimità sollevata. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 4 febbraio 1966, n. 51, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al previsto obbligo di vaccinazione antipoliomielitica). - S. n. 39/1977.
Norme impugnate
Parametri
- art. 32 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da Migneco Mario e Lano Maria Assunta contro la Regione Piemonte ed avente ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il Pretore di Torino, con ordinanza del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui, imponendo la detta vaccinazione, sembravano violare i limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla salvaguardia della integrità fisica stessa", convincimenti che riguardavano sostanzialmente la scarsa utilità ed anzi la probabile dannosità del summenzionato mezzo profilattico;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che le affermazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v. sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunità;
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze