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Sez. 2, Sentenza n. 4812 del 22/04/1992 (Rv. 476904 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - In genere | Altezze e distanze tra costruzioni - Comune di Casoria dotato di regolamento edilizio - Mancanza di piano di fabbricazione - Disciplina ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476904-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - In genere

Le disposizioni sulle distanze tra le costruzioni di cui all'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 "quinquies" legge 17 agosto 1942 n. 1150) debbono ritenersi applicabili nel Comune di Casoria, il cui regolamento edilizio, non ancora integrato dal programma di fabbricazione, è privo di norme regolatrici della predetta materia, atteso che per escludere le limitazioni allo "ius aedificandi" contenute nell'art. 17 cit. non è sufficiente la esistenza di un regolamento edilizio, ma occorre che il contenuto normativo di questo sia conforme alle previsioni della legge urbanistica, disciplinando compiutamente e specificamente la medesima materia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)