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Sez. 2, Sentenza n. 19517 del 09/11/2012 (Rv. 624171 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE | Acquisto per usucapione abbreviata - Deduzione nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624171-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE

L'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod. civ., non può essere dedotta per la prima volta nella memoria di replica depositata in appello ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. (nel testo applicabile nella specie, "ratione temporis", antecedente alla sostituzione operatane dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), allorché non risulti che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione (titolo di acquisto "a non domino"; trascrizione del titolo; possesso decennale; buona fede) abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte abbia avuto la possibilità di difendersi e controdedurre, non potendosi, peraltro, né considerare che la deduzione della usucapione decennale, per la sua particolare natura e i suoi peculiari requisiti, sia compresa in quella concernente l'usucapione ordinaria, né esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni nelle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 352, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)