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Sez. 6, Sentenza n. 1577 del 19/10/1967 Ud. (dep. 16/11/1967) Rv. 106025 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE- CAUSE DI NON PUNIBILITA - PRINCIPIO DEL TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ESTREMI - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE DEL LIEVE DANNO PATRIMONIALE, NON DEDOTTA CON I MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - POSSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106025-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE- CAUSE DI NON PUNIBILITA - PRINCIPIO DEL TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ESTREMI - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE DEL LIEVE DANNO PATRIMONIALE, NON DEDOTTA CON I MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - POSSIBILITA - LIMITI.*

La regola tantum devolutum quantum appellatum(art 515 cod proc pen) non preclude al giudice di appello l'esame delle questioni che, pur non essendo state proposte con i motivi di impugnazione, debbono tuttavia essere rilevate e decise anche d'ufficio, come quelle relative all'applicabilita dell'art 152 cod proc pen. pertanto, il giudice di appello, allorche la causa di non punibilita da dichiararsi anche d'ufficio in ogni stato e grado sia costituita dall'amnistia e tanto piu quando detta causa estintiva sia sopravvenuta dopo il decorso del termine utile per la presentazione dei motivi di gravame, e tenuto a prendere in esame, di sua iniziativa, tutti quegli elementi giuridicamente apprezzabili(riconoscimento di attenuanti, eventuale giudizio di comparazione, ecc)che possano costituire il presupposto per l'applicazione della sopravvenuta causa estintiva con la sola limitazione che l'indagine relativa non rimetta in discussione punti gia esplicitamente esaminati e decisi dal giudice di primo grado e non investiti coi motivi di impugnazione. Consegue che il giudice di appello, ai fini dell'amnistia concessa con l'art 1 cpv del DPR 4 giugno 1966, n 332, per i reati previsti dagli artt 515 e 640 del codice penale quando ricorra l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4, del codice penale, puo prendere in esame in relazione ai detti reati, e applicare, l'attenuante del danno di particolare tenuita, anche se non dedotta nei motivi di impugnazione e purche non sia stata esclusa dal primo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST., Legge 04/06/1966 num. 332 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)