Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 105 del 1990
Massime (2)
Massima n. 15038
- Reati militari
- Trattamento sanzionatorio
- Pene accessorie
- Applicazione automatica della rimozione dal grado
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile, in quanto implicante valutazioni discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore, e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 490/1989 e 60/1990.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 27, comma 1, Cost.
Massima n. 15039
- Reati militari
- Trattamento sanzionatorio
- Concessione della sospensione condizionale della pena
- Effetti
- Influenza sulla sola pena principale e non anche su quella accessoria
- Lamentata irragionevolezza
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile (in quanto risolvibile solo con l'intervento del legislatore, peraltro già avviato). - S. n. 60/1990.
Norme impugnate
- art. 166 c.p.m.p.
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 27, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1; 3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile la questione relativa all'art. 166 del codice penale;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze