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Sez. U, Sentenza n. 3545 del 18/10/1976 (Rv. 382301 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382301-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il requisito dell'atto di nomina, indispensabile ai fini del riconoscimento del carattere pubblicistico ad un rapporto di impiego facente capo ad un ente pubblico, non e necessariamente realizzato dalla sola emanazione di un atto formale avente quel preciso oggetto, ma puo ricavarsi anche da Atti contestuali o successivi al conferimento dell'incarico o da Atti giuridicamente equipollenti, quali la reiterata conferma delle funzioni in Sede di approvazione del bilancio, il posteriore conferimento delle funzioni stesse da parte del rappresentante dell'ente, nonche la manifestazione di volonta di quest'ultimo di utilizzare la prestazione lavorativa per il perseguimento dei propri fini, mediante l'inserzione del dipendente nella propria organizzazione ed il suo inquadramento nel personale impiegatizio. In particolare, la ricorrenza in concreto dell'atto formale di nomina deve essere valutata con minor rigore nei casi in cui l'attivita, cui e stato destinato l'impiegato, e di per se stessa riferibile ai fini organizzativi ed istituzionali dell'ente. (nella specie, e stata affermata la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego nell'ipotesi di assunzione di uno stradino da parte di un comune, avvenuta per chiamata diretta della giunta comunale e successivamente confermata da altre delibere concernenti il trattamento assicurativo del dipendente, il suo trattamento economico, il riassetto della carriera ed il suo collocamento a riposo).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, DPR 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)