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Sez. L, Sentenza n. 1173 del 04/02/1988 (Rv. 457400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE CON FRUIZIONE DEL RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO NELL'ARCO DI UNA SETTIMANA - DIRITTO AD UNA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO DOMENICALE CON FRUIZIONE DEL RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO NELL'ARCO DI UNA SETTIMANA - DIRITTO AD UNA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZA - LIMITI.*

La maggiore penosità del lavoro domenicale comporta che i lavoratori, i quali, ancorché per giustificate esigenze del tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbiano prestato servizio di domenica, fruendo del riposo in un giorno diverso nell'arco di una settimana, hanno diritto ad una maggiorazione (determinabile anche equitativamente) della retribuzione, salvo che la disciplina collettiva (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito) preveda in loro favore una retribuzione differenziata tale da conglobare il compenso per la penosità del lavoro domenicale. (V 2744/87, mass n 451859; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)