Sez. 3, Sentenza n. 8842 del 14/08/1991 (Rv. 473519 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Sfratto da locali adibiti all'esercizio di farmacia - Previa autorizzazione prefettizia - Necessità - Ritardato rilascio - Responsabilità risarcitoria del locatore - Decorrenza.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
In tema di sfratto da locali adibiti all'esercizio di farmacia, l'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253, il quale richiede la previa autorizzazione prefettizia (indipendentemente dal fatto che il titolo esecutivo abbia natura giudiziale o convenzionale, come nel caso di transazioni o conciliazioni), comporta che la responsabilità risarcitoria del locatario, per ritardato rilascio, è configurabile solo a partire dal giorno di tale autorizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)