Sez. U, Ordinanza n. 755 del 16/01/2007 (Rv. 594979 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Fase successiva al provvedimento di assegnazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Conseguenze - Controversia attinente alla decadenza dell'assegnatario per mancata presentazione alla stipula del contratto di locazione e per mancata occupazione dell'alloggio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza dela Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)