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Sez. 5, Ordinanza n. 28476 del 05/11/2024 (Rv. 672640-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento induttivo - Studi di settore - Difformità indice di ricarico in presenza di ricavi dichiarati in misura superiore - Sufficienza - Esclusione - Inattendibilità complessiva della contabilità - Necessità. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672640-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di imposte sui redditi di impresa, il metodo di accertamento induttivo, di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è utilizzabile sulla base della rielaborazione dello studio di settore - operata per la sola omessa indicazione dei criteri di valutazione del magazzino, seppure a fronte di ricavi dichiarati superiori rispetto a quelli dello studio di settore riferito all'attività svolta - atteso che detta modalità di accertamento richiede necessariamente la presenza di irregolarità delle scritture contabili, gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)